Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28845 del 16/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15557/2019 R.G. proposto da:

ALL TEC SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. *****), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. PAOLO PIVA e dall’Avv. ANTONIO ANDREOLI, elettivamente domiciliato in Parma, Viale Toschi, 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 come da comunicazione di cancelleria;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 3207/4/2018, depositata in data 30 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di sentenza della CTP di Bari, deducendo che la cartella non potesse essere emessa anche per l’importo delle sanzioni.

La CTP di Bari ha rigettato il ricorso e la CTR della Puglia, con sentenza in data 30 ottobre 2018, ha rigettato l’appello della contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ai fini della riscossione, anche frazionata, è sufficiente la notifica dell’avviso di accertamento con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, essendo l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non sia più necessaria la notifica della cartella di pagamento essendo sufficiente anche la sola notifica dell’avviso di accertamento. Deduce il ricorrente che la riscossione frazionata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 68, sulla base di una pronuncia del giudice tributario di primo grado non è consentita per le sanzioni ma solo per i tributi, evidenziando come la cartella di pagamento, allegata al ricorso, è stata emessa anche per sanzioni.

2.1 – Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di primo grado, ritenendo che ai fini dell’irrogazione delle sanzioni è sufficiente la notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo a termini del D.L. n. 78 del 2010, art. 29 (“a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2010, ai fini della riscossione anche frazionata di quanto richiesto non è più necessaria la notifica della cartella di pagamento, ma è sufficiente la notifica dell’avviso di accertamento con il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni”).

Il ricorrente non ha censurato nè la violazione di tale disposizione normativa, non indicata nel parametro normativo, nè ha articolato deduzioni che siano in termini con la motivazione della sentenza impugnata.

2.2 – Il ricorso è, comunque, infondato, posto che costituisce principio comunemente affermato che, in tema di riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, costituisce regola generale con riguardo alle sanzioni (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5158; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33581; Cass., Sez. V, 31 ottobre 1998, n. 27867 del 31/10/2018), potendosi procedere alla riscossione frazionata prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, stante il richiamo del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1, alla disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonchè in esito all’espunzione, dall’art. 68, comma 3, citato, del riferimento alle sanzioni pecuniarie (Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 26339; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2008, n. 4642).

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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