Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28878 del 17/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17895-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA FRIZZI;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2163/2018 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

A.E., nato in Benin City (Nigeria), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, ha impugnato dinanzi il Tribunale di Trento, con esito sfavorevole, il provvedimento della Commissione Territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, il Tribunale, che ha proceduto all’interrogatorio libero del richiedente, ha ritenuto non credibile il suo racconto – questi aveva riferito di essere fuggito, a seguito di minacce ad aggressioni subite dalla matrigna e dai fratellastri per questioni patrimoniali ed ereditarie, prima a Benin City, dove si era trattenuto due anni prima di espatriare; aveva anche sostenuto di essere stato accusato ingiustamente dell’omicidio di una donna dalla matrigna – perchè contraddittorio, laddove aveva riferito di avere vissuto due anni a Benin City senza particolari problemi e di non avere pretese di tipo ereditario, circostanze che rendeva non attendibile il timore espresso, e perchè non risultava che lo stesso fosse stato ricercato o condannato per omicidio, giacchè dalla documentazione prodotta si evinceva che era ricercato per l’assunzione di informazioni in merito alla morte di una donna e non con l’accusa di omicidio.

Il Tribunale ha, quindi accertato che la vicenda narrata, non integrava gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non emergevano condotte persecutorie;

stante la non credibilità del racconto del richiedente, ha escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria richiesta ex art. 14, lett. c), ha ritenuto, ripercorrendo le vicende storiche della Nigeria degli ultimi anni, che non vi era una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza, in quanto non si ravvisava la presenza di un conflitto armato tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente. Infine, ha denegato anche il permesso per motivi umanitari, poichè non ricorrevano le condizioni per la concessione, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive o soggettive e di condizioni di integrazione sociale in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett g) e art. 14, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere rigettato il Tribunale la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), a causa dell’errata valutazione sulle condizioni di sicurezza dello Stato di origine.

Il ricorrente si duole che il Tribunale, nel valutare le condizioni socio/politiche e di sicurezza del Paese, abbia considerato il Report annuale del 28/2/2017 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, senza tuttavia prendere in esame le fonti EASO 2017 ed EASO 2018 ed il Rapporto COI 2018, indicate nel ricorso.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso di decidere, relativamente alla domanda di protezione sussidiaria, in merito alla sussistenza dell’ipotesi del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. b).

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver negato il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo di valutare i fatti oggetto della domanda e in particolare la mancanza di garanzie giudiziarie e le violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese di origine, nonchè l’elevato grado di integrazione del ricorrente e la situazione di vulnerabilità in cui si troverebbe in caso di rimpatrio.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per non avere il Tribunale valutato il principio di non refoulement.

2. Il primo motivo è fondato e va accolto poichè il ricorrente ha dato atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito ha deciso sulla base di informazioni non più attuali e contiene precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, da cui si evince la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

3. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

PQM

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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