LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17027-2020 proposto da:
F.R., F.G., eredi di F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO FRANCIA i78, presso lo studio dell’avvocato PIERO MANCUSI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA PERSICO;
– ricorrenti –
contro
F.C., S.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10495/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con sentenza n. 10495/2020, depositata in data 3/6/2020, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico del ricorrente principale F.C. nella misura dei quattro quinti di quelle complessivamente liquidate, poneva le stesse, così come liquidate “a favore dei controricorrenti” ( F.G., F.R. e S.D.);
Con ricorso, ex artt. 287 e 391bis c.p.c., depositato l’8/7/2020, notificato il 24/6/2020 via PEC ai resistenti F.C., F.G., F.R. e S.D., il Prof. Avv.to Piero Mancusi e l’Avv.to Antonella Persico, in proprio nonchè già procuratori e difensori di F.G. e F.R., entrambi quali eredi di F.E., e di S.D., hanno chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza direttamente a favore dei controricorrenti e non già a favore dei loro procuratori, ex art. 93 c.p.c, stante la dichiarazione di antistatarietà contenuta nei controricorsi predisposti dai predetti procuratori e difensori. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
II ricorso va accolto.
Invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016).
Rie. 2020 n. 17027 sez. MI – ud. 17-11-2020 -2-.
Nella specie, il Prof. Avv.to Piero Mancusi e l’Avv.to Antonella Persico, come risulta dai controricorsi di F.G. e F.R. e di S.D., nel giudizio definito dalla sentenza di questa Corte n. 10495 del 2020, hanno chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali. De resto, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009).
Di conseguenza, la sentenza n. 10495 del 2020 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti F.G., F.R. e S.D. devono essere distratte in favore del Prof. Avv.to Piero Mancusi e dell’Avv.to Antonella Persico.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, n. 10495/2020, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “in favore dei controricorrenti” e prima del punto, di quanto segue: “con distrazione a favore del Prof. Avv.to Piero Mancusi e dell’Avv.to Antonella Persico, in qualità di procuratori antistatari”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020