LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11948/2016 R.G. proposto da:
F.V., (c.f.: *****), rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Valentina Filz, Maria Carmela Carbonaro e Francesco Alessandro Magni, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma alla via Caio Mario n. 27;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– intimata costituita –
avverso la sentenza n. 1148/22/2015, pronunciata dalla CTR del Piemonte – Torino, sezione n. 22, depositata in data 5/11/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.
F.V., per quel che in questa sede ancora interessa, propose ricorso per cassazione nel 2009 (n. R.G. 20528/2009) avverso la sentenza n. 20/14/08 della CTR del Piemonte che lo vedeva soccombente in una controversia originata dalla revoca delle agevolazioni fruite in occasione dell’acquisto di una “prima casa”.
Non avendo più nulla saputo dell’esito di tale ricorso, l’odierno ricorrente decise di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 111 del 2011.
Da quel che gli constava, infatti, la lite sulla revoca delle agevolazioni era ancora pendente in Cassazione, sicchè egli provvide a corrispondere il pagamento di Euro 4.028,50 entro il termine del *****, come disposto dal citato decreto legge.
In seguito, in data 23/1/2012, il F. ricevette una cartella di pagamento, sul presupposto che la controversia in relazione alla quale il contribuente aveva manifestato l’adesione alla definizione agevolata era stata già definita da questa Corte con ordinanza depositata in data 9/6/2011.
Con ricorso del 21/3/2012 tale cartella fu impugnata dinanzi alla CTP competente.
Con atto del 12/7/2012, notificato all’odierno ricorrente in data 18/7/2012, l’Agenzia emise un atto di diniego della definizione della lite pendente chiesta dal F. con domanda inoltrata telematicamente in data 30/3/2012, sulla base del motivo che la domanda di condono riguardava un avviso di liquidazione la cui impugnazione era stata respinta dalla CTR del Piemonte con sentenza passata in giudicato in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione depositata in data 9/6/2011: in altri termini, l’odierno ricorrente aveva chiesto la definizione agevolata, in base al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni in L. n. 111 del 2011, di una controversia che era già stata definita con sentenza passata in giudicato.
Impugnato anche il detto diniego, i ricorsi vennero riuniti dinanzi alla CTP competente, che li accolse sul presupposto che nel giudizio di cassazione che aveva deciso irrevocabilmente la lite pendente che il F. intendeva definire era stato violato l’art. 377 c.p.c., in quanto gli Avvocati dell’odierno ricorrente, per un disguido, non avevano ricevuto comunicazione dell’udienza nella quale il ricorso avverso la sentenza di appello sarebbe stato discusso e deciso, sicchè per il F. la lite che intendeva definire avrebbe dovuto considerarsi ancora pendente.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Piemonte riformò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico, complesso motivo.
L’Avvocatura erariale ha depositato solo un atto di costituzione.
Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto Violazione dell’art. 377 c.p.c., in relazione al contenuto dell’art. 324 c.p.c., con riferimento al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, e ss.mm.”, il ricorrente ha dedotto che la CTR sarebbe incorsa in errore in quanto ha ritenuto non più pendente la lite al momento del pagamento dell’importo di Euro 4.208,50, cioè alla data del *****.
L’odierno ricorrente ha censurato il dictum della Corte tributaria d’appello, per la quale non sarebbe possibile un giudizio incidenter tantum sulla validità dell’ordinanza n. 12663 del 2011, con la quale la Corte di Cassazione ha deciso la controversia che il F. avrebbe voluto definire ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12: l’unica strada per lui sarebbe stata quella di impugnare per revocazione il provvedimento della Suprema Corte, cosa che il F. non ha fatto.
La CTR del Piemonte, inoltre, avrebbe errato nell’affermare che la norma sul condono delle liti fiscali minori sia entrata in vigore il 4/7/2011, e che pertanto non sarebbe applicabile alla fattispecie di causa: essa, infatti, si applica alle liti pendenti alla data dell’1/5/2011; nel caso che ci occupa il ricorso per cassazione era stato proposto nel 2009 e a maggio del 2011 la causa davanti alla Suprema Corte era ancora pendente; e lo era, per il F., anche al momento in cui egli aderì alla procedura di definizione delle liti pendenti, visto che l’odierno ricorrente non aveva mai avuto comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
1.1 Il motivo è infondato.
Il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni in L. n. 111 del 2011, è entrato in vigore il 6 luglio 2011, il giorno stesso della sua emanazione e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (del citato D.L., art. 41).
Il ricorso per cassazione proposto nel 2009, dal canto suo, è stato deciso con ordinanza depositata il 9/6/2011.
Ha colto nel segno, dunque, la CTR nell’affermare che, quando ai contribuenti la legge ha attribuito il diritto di definire in via agevolata le controversie pendenti, quella che interessava al F. definire non era più pendente, in quanto chiusa irrevocabilmente con provvedimento giudiziario nel giugno 2011.
1.2 Nè rileva che il F. non avesse avuto comunicazione della fissazione dell’udienza nella quale il ricorso si sarebbe dovuto decidere, in violazione dell’art. 377 c.p.c.: ai fini dell’esercizio del diritto alla definizione agevolata attribuito dalla legge, la pendenza della lite (anche) al tempo dell’entrata in vigore della norma che quella definizione agevolata consente costituisce un presupposto indispensabile, visto che se la controversia non fosse pendente verrebbe meno la stessa ratio dell’istituto della definizione agevolata.
1.3 Nè, parimenti, rileva che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, abbia posto come ulteriore requisito di accesso al beneficio della definizione agevolata che la controversia che si sarebbe voluta definire fosse già pendente alla data dell’1/5/2011: la retrodatazione dei requisiti di accesso ai benefici condonistici è, infatti, tipica delle norme di “sanatoria”; ma il fatto che una controversia dovesse essere già pendente alla data dell’1/5/2011 non toglie, ai fini che qui rilevano, che essa dovesse essere pendente anche alla data di entrata in vigore della norma di condono, pena, come si è detto, lo svuotamento della sua ratio.
2. E’, dunque, corretta l’affermazione della CTR secondo la quale, se il ricorrente avesse voluto tentare di avvalersi della definizione agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c. ed ottenere almeno una pronuncia rescindente del provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
3. Il mancato svolgimento di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate esonera dal provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. n: 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020