Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29408 del 23/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20128-2019 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 271/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

RITENUTO

che G.C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 11 febbraio 2019, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Velletri n. 1553 del 2016, e nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle entrate;

che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione ex art. 615 c.p.c., alla cartella di pagamento n. ***** e dichiarato compensate le spese del giudizio;

che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi del comb. disp. artt. 113 e 339 c.p.c., u.c.;

che resiste con controricorso Roma capitale, mentre non ha svolto difese in questa sede l’Agenzia delle entrate;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che il Collegio ha rilevato che il ricorso risulta notificato nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione presso la relativa sede legale;

che, per contro, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2087 del 2020, la notifica del ricorso eseguita all’Agenzia dell’entrate – Riscossione va effettuata presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell’Avvocatura generale in Roma.

che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire il rinnovo della notifica del ricorso all’Agenzia dell’entrate-Riscossione presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per il rinnovo della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate – Riscossione presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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