LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 685/2020 proposto da:
A.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE – UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;
– resistente con mandato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 08/11/2019 R.G.N. 3751/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– A.Y. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Trieste emesso il 5 novembre 2019 che aveva confermato l’ordine di trasferimento emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino, del 18 giugno 2018, con cui era stato disposto il trasferimento del ricorrente in Germania, Stato competente a decidere sull’istanza di protezione internazionale da lui presentata ed in ordine alla quale la Germania aveva riconosciuto la propria competenza con nota del 24 aprile 2018;
– il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 11 della direttiva 2013/32/UE, nonchè dell’art. 17 Regolamento 604/13, artt. 1,2,4 CEDU, 33 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, art. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;
– tale motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l’accertamento dal giudice circa la struttura della domanda proposta, il suo contenuto e i provvedimenti consequenzialmente adottabili dall’autorità giudicante;
– va inoltre preliminarmente rilevato che in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulle condizioni di pericolo in cui si sarebbe trovato nonchè sugli altri elementi probatori concernenti le difficoltà sociali inerenti il Paese d’origine, va rilevato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017) e che non ne sussistono i presupposti nel caso di specie;
– relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, perdurando, infatti, in capo al ricorrente l’onere almeno di allegare gli elementi a sostegno della domanda;
– per quanto riguarda le violazioni di legge dedotte, le stesse devono reputarsi infondate;
– il Tribunale, infatti, correttamente inquadrando la vicenda, ha affermato che le censure sollevate dal ricorrente non riguardavano minimamente il provvedimento impugnato di trasferimento in Germania, ma, piuttosto, vizi procedurali verificatisi innanzi all’Autorità straniera che non era consentito al giudice adito esaminare;
– Con riguardo alla c.d. “clausola discrezionale”, va rilevato che, in ossequio al disposto di cui all’art. 17 Reg. UE 604/13, spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della clausola, talchè non può il giudice esercitare un potere politico anche se con finalità umanitaria, in assenza di un atto legislativo statuale ad hoc (cfr. sul punto, SU n. 8044/2018 e Cass. n. 31675/2018);
– va, in particolare rilevato che la Corte di giustizia, con due note pronunzie (CGUE 23/01/2019 causa C-661/17 e CGUE 04/10/2018) ha chiarito che la c.d. clausola discrezionale è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l’esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri;
– orbene, in considerazione della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli Stati membri, spetta esclusivamente alle autorità statali determinare le circostanze in cui lo Stato membro intenda far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale prevista dall’art. 17, par. 1, del regolamento di Dublino e accettare di esaminare direttamente una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente in forza dei criteri definiti dal regolamento stesso;
– l’esercizio dell’anzidetta facoltà, non soggetto a condizioni particolari, è volto a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, determinando le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico;
– una simile attribuzione – nel nostro ordinamento compete all’Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 – non può essere direttamente esercitata dal Giudice per le anzidette ragioni (Cass. 23727/2020; 31675/2018), ma questo non significa che l’esercizio della facoltà in parola, per quanto discrezionale, rimanga al di fuori di qualsiasi controllo, come ha chiarito la medesima Corte di Giustizia (C-661/17 M.A., S.A., A.Z/Ireland, punti 77, 78 e 79);
– pertanto, il rifiuto illegittimo dell’amministrazione di farne uso, risolvendosi necessariamente nell’adozione di una decisione di trasferimento, potrà, eventualmente, essere oggetto di contestazione in sede di ricorso giurisdizionale, al pari della sua impropria utilizzazione;
– un simile ricorso non risulterà finalizzato a sostituire la discrezionalità del giudicante alla discrezionalità dell’amministrazione competente, ma piuttosto a verificare se l’esercizio di quest’ultima sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal Reg. CE 604/2013 e, più in generale, dall’impianto normativo del diritto dell’Unione o dalla CEDU;
– va anche precisato che avverso i provvedimenti dello Stato indicato come competente che siano contrari alle norme del Sistema Europeo comune di asilo o della Carta dei diritti fondamentali UE è riconosciuto all’interessato il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia UE (anche in sede di PPU procedimento pregiudiziale d’urgenza, come si è verificato nella causa C578/16) oppure alla Corte EDU, per far valere violazioni della CEDU (di recente: Cass. n. 23724, n. 23727 e n. 26603 del 2020);
– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020