Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29510 del 24/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27793-2013 proposte da:

RDS COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI FEDE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2C13 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nei.la camera di consiglio del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 in ragione del recupero a tassazione di somme percepite in quell’anno per il completamento di un capannone realizzato per contro della soc. Tradeco, i cui lavori risultavano ultimati nel maggio di quell’anno. All’opposto la società si difendeva affermando che i lavori erano conclusi nel periodo d’imposta precedente, rientrante nella sospensione di imposta, sicchè nulla era dovuto, giustificando le somme pervenute nel 2004 come pagamento di piccoli aggiustamenti ad un’opera completa. I giudici di merito rigettavano le doglianze della contribuente, facendo leva sul principio di competenza che regge il criterio di imputazione dei ricavi ai fini della redazione del bilancio societario, considerando l’attestazione di fine lavori al 21 maggio 2004, come resa all’Ufficio del Genio civile di Bari, la non verosimiglianza delle dichiarazioni della contribuente di aver ricevuto somme nel 2004 per acquistare materiale di interesse della committente Tradeco e non ritenendo accettabile fosse dovuto ad errore o dimenticanza la mancata contabilizzazione del maggior ricavo negli anni 2002 e 2003, esenti da imposte. Concludeva la sentenza di primo grado e confermava quella di secondo che la ripresa a tassazione dovesse essere imputata in parte all’anno 2003 ed in parte all’anno 2004, nel cui periodo di imposta si erano conclusi i lavori.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a sei articolati motivi di gravame, cui replica con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato che ha interposto altresì impugnazione incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

0. In via preliminare di rito va disattesa l’eccezione di tardività prospettata dal patrono erariale, poichè il ricorso è stato portato alla notifica l’ultimo giorno, in quel momento perfezionandosi quanto è posto a carico del notificante, irrilevante restando – a questi fini – il momento in cui l’ufficiale giudiziario invia la raccomandata o il destinatario la riceve. Il ricorso è quindi ammissibile e può essere scrutinato nel merito.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e dell’art. 2423 bis c.c., punto 3, in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, nella sostanza lamentando che il giudice di merito non abbia colto che le somme pervenute nel 2004 fossero relative a lavori di modestissima entità successivi alla conclusione dei lavori e che lo stesso pvc attesta non esserci state spese per il cantiere de quo nel 2004. Il motivo impinge nel merito proponendo una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto all’apprezzamento reso dai giudici di primo e secondo grado nel bilanciamento tra le diverse risultanze ed è inammissibile avanti questa Corte di legittimità.

Il motivo è pertanto inammissibile.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, nella sostanza lamentando che il giudice d’appello non abbia tenuto in considerazione l’apporto probatorio offerto dalla parte contribuente, con riferimento a missive che di mostrano il mancato saldo di avanzamento lavori pregressi, portati quindi a contabilità successivamente. Anche questo motivo prospetta ragioni di merito circa valutazioni dell’apporto probatorio non scrutinabili in sede di legittimità.

Il motivo è quindi inammissibile.

3. Con il terzo motivo si prospetta vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, nullità della sentenza per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per non aver considerato la CTR come l’Ufficio non abbia dimostrato che la conclusione dei lavori siasi perfezionata nel maggio del 2004 e non nel 2003. Il motivo viene proposto secondo la previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile alla sentenza in oggetto, depositata successivamente al 11 settembre 2012, dacchè il motivo è inammissibile, secondo quanto sancito da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014). Ne consegue la definitività dell’accertamento con effetto sul primo e secondo motivo che restano inammissibili, presupponendo un’incertezza sul momento (o un diverso periodo) di ultimazione dei lavori che risulta invece ormai cristallizzato nel maggio 2004 come accertato definitivamente dalla CTR, non scalfita sul punto dall’inammissibile proposto terzo motivo.

4. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per non aver la sentenza censurato l’Ufficio che non motivato come la conclusione dei lavori del contrato de quo siasi perfezionata nel 2004, giustificando la ripresa a tassazione delle somme ricevute dalla contribuente in quell’anno di imposta, ripercorrendo ancora una volta la vicenda nel suo svolgersi. Il motivo tende ad introdurre una valutazione di merito in luogo di quella del giudice di secondo grado, che ha adeguatamente motivato la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

Il motivo è quindi inammissibile.

5. Con il quinto motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza resa in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione all’art. 112 c.p.c. e in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, avendo la CTR omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello incidentale della contribuente, riportato a pag. 44 del ricorso ove non ha statuito sulla domanda che concorrono al reddito di impresa esclusivamente i ricavi per i lavori ultimati. Dalla lettura della gravata sentenza risulta che la CTR si sia pronunciata sul punto a pag. 4, primo capoverso, della motivazione, il che produce rl’infondatezza del motivo che resta comunque attratto all’inammissibilità per carenza di interesse in ragione dell’accertata fine dei lavori al 2004.

Anche il quinto motivo è pertanto inammissibile.

6. Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza resa in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione all’art. 112 c.p.c. e in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, avendo la CTR omesso di pronunciare sullo specifico motivo di impugnazione relativo alla formazione di un giudicato interno, laddove il giudice di primo grado ha accolto parzialmente le ragioni della contribuente, enunciando che, se per quanto attiene l’imputazione del ricavo che segue il principio di competenza, l’Iva viene assolta al momento dell’effettivo pagamento che risulta avvenuto solo successivamente e previo incarico a legale per il recupero del credito. Su tale circostanza non vi sarebbe stato motivo specifico di ricorso da parte dell’Agenzia, mentre nelle proprie controdeduzioni ed appello incidentale la contribuente ha chiesto espressamente accertarsi la formazione di giudicato interno sul punto, doglianza cui la CTR non avrebbe dato risposta. In verità, considerato che la sentenza di secondo grado ha confermato quella di primo, la doglianza resta assorbita, perchè la ripresa a tassazione a fini Iva espunta dal primo giudice tale è rimasta con la sentenza di secondo grado che è quindi immune dalla cura ascrittale.

Il motivo è pertanto infondato.

In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato.

Esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale, occorre ora procedere all’esame del ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2423 bis c.c., punto 23, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, per aver la CTR posto le somme riprese a tassazione in parte nell’anno 2003 (esente) ed in parte nel 2004, mentre avrebbero dovuto essere tutte imputate al 2004, atteso che dal tenore della norma citata stabilisce che i corrispettivi per le prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Tale momento è stato individuato dalla CTR nel maggio 2004, sicchè in quell’anno di imposta dovevano integralmente essere imputate le somme accertate.

Il ricorso non assolve all’onere dell’autosufficienza, non potendosi recuperare dal ricorso principale gli elementi necessari ad un ricorso incidentale (autonomo) che dev’essere autonomamente dotato dei caratteri essenziali dell’impugnazione per cassazione, con il parametro di riferimento e la esplicita domanda di cassazione della sentenza gravata, in disparte la circostanza che venga qualificato “appello incidentale”.

Il ricorso incidentale è dunque inammissibile.

Rilevato che risulta soccombente quanto al ricorso incidentale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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