Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29709 del 29/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19691/2019 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, C/O GARDIN, presso il suo studio rappresentate difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositate il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila D.G.A. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto solo in parte la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo iniziato dinanzi il Tribunale di Pescara nel 2004 e avente ad oggetto l’impugnazione di due delibere condominiali.

La Corte d’Appello con decreto del 16 gennaio 2019 confermava solo in parte il decreto opposto, accogliendo il motivo di opposizione relativo alla determinazione del periodo di irragionevole durata del processo presupposto che risultava eccedente di sei anni la durata massima anzichè i cinque calcolati nel provvedimento opposto.

La Corte d’Appello rigettava tutti gli altri motivi di opposizione, sia con riferimento alla non computabilità del periodo di sospensione del processo, del periodo di decorrenza del termine per impugnare, intercorso tra un grado e l’altro del processo e del periodo di durata ragionevole, sia con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo.

3. D.G.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU, nonchè della L. n. 848 del 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; Illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 bis e 2 quater, art. 2 bis, comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, artt. 13,41 e 46 della CEDU; falsa applicazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU e della L. n. 848 al 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte EDU, per avere la Corte d’Appello liquidato a titolo di equa riparazione una somma di gran lunga inferiore all’importo dovuto secondo la giurisprudenza CEDU.

A parere del ricorrente doveva essere riconosciuto un indennizzo pari a Euro 1000 o 1500 per ciascuno dei 12 anni di durata del processo presupposto. La liquidazione operata dalla Corte d’Appello avrebbe praticamente ridotto a zero l’indennizzo. Peraltro, la norma citata in rubrica avendo ulteriormente ridotto il periodo computabile, sottraendo i cinque anni di ragionevole durata violerebbe i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea. Sicchè l’art. 2, comma 2 bis, sarebbe sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, artt. 13,41 e 46 della CEDU.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU, nonchè della L. n. 848 del 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; Illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, per contrasto con l’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, artt. 13,41 e 46 della CEDU; falsa applicazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU e della L. n. 848 al 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte EDU, per avere la Corte d’Appello commisurato l’indennizzo di equa riparazione al solo periodo eccedente la durata ragionevole del processo presupposto, peraltro illegittimamente determinato in soli sei anni.

A parere del ricorrente il segmento di ragionevole durata del processo presupposto sarebbe stato erroneamente calcolato dalla Corte d’Appello in quanto in primo grado non vi era stata alcuna attività istruttoria e, dunque, i tre anni calcolati sarebbero sicuramente eccessivi. Il giudizio presupposto, pertanto, avrebbe ecceduto il termine di durata ragionevole almeno di otto anni e non già di sei come ritenuto dal decreto impugnato.

Peraltro, nel giudizio presupposto erano stati numerosi i rinvii ingiustificati per esigenze esclusive dell’ufficio e stabilire una misura standard di durata ragionevole del giudizio senza lasciare al giudice alcuna facoltà di stabilire la stessa caso per caso sarebbe incostituzionale.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU, nonchè della L. n. 848 del 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; Illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater, per contrasto con l’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, artt. 13,41 e 46 della CEDU; falsa applicazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU e della L. n. 848 al 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte EDU, per avere la Corte d’Appello determinato l’indennizzo di equa riparazione senza tener conto del periodo intercorso tra il giorno iniziale di decorrenza del termine per proporre l’impugnazione e quello di effettiva proposizione della stessa.

A parere del ricorrente escludere dal computo del periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio l’arco temporale intercorso tra la pubblicazione della sentenza e la notifica dell’impugnazione sarebbe palesemente illegittimo visto che sono necessari dei tempi tecnici per proporre l’impugnazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU, nonchè della L. n. 848 del 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; Illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, per contrasto con l’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, artt. 13,41 e 46 della CEDU; falsa applicazione degli artt. 13,41 e 46 della CEDU e della L. n. 848 al 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte EDU, per avere la Corte d’Appello commisurato l’indennizzo da equa riparazione a parametri notevolmente inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

A parere del ricorrente le disposizioni contenute nella citata norma sono del tutto illegittime dovendosi applicare i parametri indicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a tutti gli anni di durata del giudizio presupposto. Il diverso criterio di liquidazione dell’indennizzo sarebbe privo di qualsiasi attitudine ristoratrice del pregiudizio.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92,112 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali approvati con D.M. n. 55 del 2014; dell’art. 6, par. 1, artt. 13, 41 e 46 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo per avere la Corte d’Appello liquidato nel giudizio di opposizione, onorari e compensi professionali senza tener conto dei parametri stabiliti dalla legge per i procedimenti contenziosi nel rispetto dei minimi tariffari.

A parere del ricorrente la liquidazione delle spese doveva essere effettuata sulla base della tariffa riguardanti i procedimenti contenziosi e non quelli di volontaria giurisdizione.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, per avere la corte d’appello omesso di condannare il Ministero convenuto al rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione al decreto monocratico.

Il decreto impugnato avrebbe omesso di pronunciare la condanna del ministero soccombente al rimborso dell’importo di Euro 27 corrisposto ricorrente dal ricorrente all’erario per l’acquisto della marca necessaria per l’iscrizione a ruolo della proposta opposizione al grado nella fattispecie non ricorresse alcuna grave od eccezionale ragione.

7. I primo quattro motivi di ricorso sono infondati.

Le censure si fondano sul presupposto dell’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 bis e 2 quater.

Le eccezioni di incostituzionalità delle suddette norme, tuttavia, sono manifestamente infondate e, peraltro, neanche adeguatamente supportate nella motivazione del ricorso. Nessuna delle previsioni ivi indicate si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e alcun sospetto di violazione di parametri costituzionali interni è possibile rilevare.

Sulla quantificazione dell’indennizzo il limite minimo previsto dal legislatore è congruo anche tenuto conto della possibilità di aumento fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo in modo da consentire la possibilità di adattamento del moltiplicatore annuo al caso concreto. Deve, dunque, ribadirsi che: “In tema di equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (anche nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati dell’art. 2 bis citato, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico” (Sez. 6-2 Ord., n. 3157 del 2019).

Sulla non computabilità del periodo intercorso tra la definizione del primo grado e l’effettiva proposizione dell’impugnazione la previsione legislativa appare del tutto ragionevole ogni qual volta il tempo decorso sia imputabile all’inerzia del richiedente. In tal caso, infatti, non vi è alcun ritardo attribuibile a disfunzioni dell’apparato statuale e la causa della stasi processuale è determinata dall’esigenza di tutelare un interesse o un’esigenza processuale propria delle sole parti.

Infine, la previsione di non computabilità del periodo di ragionevole durata tende a bilanciare le esigenze proprie dell’attività processuale che richiedono necessariamente tempi tecnici appropriati con l’esigenza di celerità e velocità prevista dall’art. 111 Cost.. Anche in tal caso deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, in conseguenza dello specifico rinvio, contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2, all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto delle Convenzione medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, ma il giudice nazionale è tenuto a liquidare solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo” (Sez. 2, Ord. n. 28109 del 2018) 8. Il quinto motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del sesto.

Il giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perchè volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 c.p.c. e segg., in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo D.M., sui giudizi ordinari innanzi alla Corte d’Appello (Sez. 2, Ord. n. 6015 del 2019).

La Corte d’Appello dell’Aquila, invece, ha applicato le tabelle relative alle procedure di volontaria giurisdizione, e dunque, in parte qua si impone la cassazione del decreto.

La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta i primi quattro e dichiara assorbito il sesto, cassa e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta i primi quattro e dichiara assorbito il sesto, cassa e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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