Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30002 del 31/12/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3430/2019 proposto da:

T.F., nella qualità di padre del minore T.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Vitali Marco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.R.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto da T.F. avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni delle Marche disponeva doversi procedere alla ricerca di una famiglia affidataria per il minore T.G., nato l'*****, mandando i Servizi sociali affidatari di relazionare al tribunale sugli esiti della ricerca e la situazione del minore.

Tanto la Corte di merito aveva fatto dopo l’adozione di un precedente decreto, con cui del minore era stato disposto il collocamento presso una comunità e l’affido ai Servizi sociali del Comune di *****, in seguito all’allontanamento del padre dalla casa familiare disposto dal Gip competente su denuncia della moglie per il reato di maltrattamenti in famiglia.

2. Ricorre per la cassazione del decreto della Corte di appello T.F. con tre motivi, illustrati da memoria.

L.M.R., madre del minore, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del processo e del provvedimento impugnato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 315-bis c.c. e dell’art. 6 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, recepita con la L. n. 77 del 2003, dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2 e dell’art. 12 della Convenzione per i diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la L. n. 176 del 1991.

La Corte di appello pur avendo il reclamante richiesto la revoca del decreto del tribunale e l’affido a sè del figlio minore anche previa sua audizione aveva deciso senza disporre siffatto incombente, nel rilievo che la pure riscontrata buona sintonia tra padre e figlio fosse riconducibile, nell’impressione del collegio decidente, alla volontà del secondo di “compiacere” il padre, senza argomentare in modo specifico sull’omesso approfondimento circa la capacità di discernimento del minore, essendo questi ultradodicenne.

2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. La Corte di appello, ferma nelle sue conclusioni alla relazione dei Servizi sociali svolta fino al 20 aprile 2018, non aveva valutato il parere “pro veritate” redatto da uno psichiatra della ASUR Marche n. 1 che, dopo attenta analisi, si era pronunciato per la piena capacità genitoriale del ricorrente, adeguato all’età ed al carattere del figlio, e per la sua disponibilità a farsi guidare nel relativi processi di acquisizione, nel rilievo dei danni derivanti al figlio dall’allontanamento delle figura paterna.

2.2. La Corte territoriale, pur valorizzando il comportamento del ricorrente, sottoufficiale dell’esercito che aveva lasciato la caserma presso cui fino ad allora aveva vissuto per andare ad abitare con l’altro figlio, G., in un immobile acquistato, non aveva considerato il diploma di assistente istruttore di “tangoterapia” dal primo conseguito.

3. In via preliminare va in questa sede riaffermata l’ammissibilità del ricorso per cassazione in adesione all’indirizzo, di certa prevalenza in questa Sezione, per il quale, il decreto della Corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio come anche le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè già nei vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati ne matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato (Cass. 26/03/2015 n. 6132; Cass. n. 18194 del 2015; Cass. 07/02/2017 n:. 3192;, Cass. 12/11/2018 n. 28998).

L’affido dei minori ai servizi sociali o ancora ad una famiglia si inserisce all’interno di un conflitto genitoriale in atto che vale a qualificare nel senso della decisorietà il provvedimento e tanto all’interno di un percorso, più ampio, secondo il quale questa Sezione ha anche ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, avverso provvedimenti di contenuto limitativo o di decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.p.c., nella loro attitudine al giudicato rebus sic stantibus salvo il carattere provvisorio ed urgente dei primi (Cass. n. 23633 del 21/11/2016; Cass. SU n. 32359 del 13/12/2018; Cass. 24/01/2020 n. 1668).

Tanto premesso, il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati e precisati.

Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che nei procedimenti giudiziari che li riguardano, i minori sono parte sostanziale, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto a quelli dei genitori, e la loro tutela si realizza mediante la previsione del loro ascolto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e dei diritti dei primi ove detto ascolto manchi salvo l’ipotesi in cui sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione (Cass. 30/07/2020 n. 16410).

Come altrimenti puntualizzato l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonchè dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).

Con la conseguenza che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. 07/05/2019 n. 12018 conforme a: Cass. 26/03/2015 n. 6129) e tanto per esercizio di una facoltà istruttoria che può intervenire anche in appello (Cass. 11/09/2014 n. 19202).

La finalità dell’ascolto è funzionale alla miglior tutela degli interessi dei minori e pertanto il mancato adempimento dell’indicato incombente non si traduce in una nullità procedimentale nè determina la regressione del procedimento ex art. 354 c.p.c., ma la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale perchè adottata pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore (Cass. n. 16410 cit., in motivazione, p. 10; Cass. n. 12018 del 2019 e Cass. 6129 del 2015).

Il motivo è pertanto fondato in quanto introduce la sussistenza di un vizio sostanziale della decisione in grado di appello, in difetto nelle conclusioni del giudice de merito di una motivazione connotata da puntualità e specificità sull’assenza di discernimento del minore tale da giustificarne l’omesso ascolto.

La Corte di appello, nell’inosservanza dell’indicato onere motivatorio, non ha disposto l’audizione del figlio del ricorrente, nato nel *****, e quindi di anni tredici alla data di celebrazione del giudizio di reclamo, nonostante la richiesta formulata dal padre.

4. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso la Corte di appello di valutare il parere dello psichiatra della Asur Marche, più recente della relazione dei Servizi Sociali, allegato all’appello e tanto per i profili ivi riportati sulla capacità genitoriale del ricorrente.

Se è pur vero che la consulenza di parte costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio ciò non toglie tuttavia che trattandosi di consulenza di natura medico-psichiatrica per essa venga in valutazione la capacità genitoriale del richiedente estremo al cui accertamento deve pervenire il giudice del merito nei procedimenti relativi all’affido del minore, in ragione di una valutazione prognostica compiuta nell’esclusivo interesse della prole ad essere cresciuta ed educata, sia pure in una nuova situazione di disgregazione del nucleo familiare originario, dal genitore nella capacità di questi di mantenere la relazione affettiva con il figlio e di farsi carico dei suoi bisogni.

La Corte di merito ha obliterato l’indicata relazione quanto all’evidenza decisiva ivi contenuta, diretta a dar conto di una situazione, in tempo più recente rispetto alla relazione dei Servizi sociali invece scrutinata, circa la capacità genitoriale del ricorrente, estremo su cui si commisura l’accoglimento della domanda di affido del figlio minore.

Ogni ulteriore deduzione difensiva che ha trovato svolgimento nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., resta.

La censura va accolta, in una alla precedente, in una cornice di piena valutazione del merito della controversia finalizzata ad un migliore vaglio dell’interesse del minore.

4. Assorbiti gli altri, il decreto va cassato in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso con rinvio alla Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni, in diversa composizione, perchè provveda altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte accoglie il primo, ed il secondo motivo di ricorso, e assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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