Incidente con fauna selvatica, Regione responsabile ex art. 2052 c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.31330 del 10/11/2023

In caso di incidente con danni causati dalla fauna selvatica, è applicabile l’art. 2052 nei confronti della Regione?

Recentemente, la Terza Sezione civile della Cassazione è tornata sul tema con la sentenza n. 31330 depositata il 10 novembre 2023.

La Suprema Corte, richiamando un orientamento consolidato, ha ribadito che la Regione può essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c. (tra le altre vedi Cass. n. 7969 del 2020).

Nel caso di specie, un automobilista ha subito danni al suo veicolo dopo l'impatto con un capriolo che era improvvisamente entrato sulla strada.

Il danneggiato, rivolgendosi al giudice di pace, aveva inizialmente ottenuto un risarcimento dalla Regione Marche. Tuttavia, il Tribunale aveva poi rigettato la sua richiesta.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del danneggiato, ha precisato che la responsabilità per danni causati da fauna selvatica rientra nell'art. 2052 c.c., indipendentemente dal controllo diretto dell’ente sugli animali.

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Cassazione civile, sez. III, sentenza 10/11/2023 (ud. 05/06/2023) n. 31330

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2018 C.S. convenne dinanzi al Giudice di pace di Ascoli Piceno la Regione Marche, esponendo che:

a) il proprio veicolo Fiat Panda aveva subito danni in seguito all'impatto contro un capriolo che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale;

b) la riparazione del veicolo aveva reso necessaria una spesa di Euro 1.100;

c) la responsabilità dell'accaduto andava ascritta alla Regione Marche "ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale ente di programmazione, di coordinamento, di gestione, di tutela e di controllo della fauna selvatica, per non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi".

2. La Regione Marche rimase contumace.

3. Con sentenza 14.8.2019 n. 332 il Giudice di pace di Ascoli Piceno accolse la domanda. Quel giudice ritenne che:

-) era obbligo della Regione adottare le misure necessarie a "scongiurare incursioni di animali selvatici sulla sede stradale";

-) nel caso concreto nessuna idonea misura era stata adottata (segnaletica, ecodotti o recinzioni);

-) la Regione non aveva compiutamente dato esecuzione al piano di abbattimento dei caprioli pur a suo tempo adottato.

Condannò perciò la Regione "ai sensi dell'art. 2043 c.c.".

La sentenza fu appellata dalla Regione Marche.

4. Con sentenza 24.9.2020 n. 554 il Tribunale di Ascoli Piceno accolse il gravame e rigettò la domanda di C.S..

Il Tribunale ritenne che:

a) non era provato che la Regione avesse disposto un numero insufficiente di abbattimenti;

b) l'assenza di segnaletica, recinzioni od altre misure rientranti nell'arredo stradale esulava dalla competenza della Regione, in quanto era ascrivibile alla condotta dell'ente proprietario della strada, che all'epoca dei fatti era la Provincia;

c) anche se si volesse ascrivere a colpa della Regione la mancanza di segnaletica, non vi era prova che la presenza di quest'ultima avrebbe evitato il sinistro.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da C.S., con ricorso fondato su due motivi.

La Regione Marche ha resistito con controricorso.

6. La causa, già fissata per l'adunanza camerale del 6.7.2022, è stata rinviata a nuovo ruolo dapprima con ordinanza interlocutoria 25.7.2022 n. 23164, al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio.

Quindi, chiamata all'adunanza camerale del 19.10.2022, con ordinanza interlocutoria 2.12.2022 n. 35553, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, sul presupposto che costituisse questione di diritto di rilievo nomofilattico lo stabilire se si fosse formato il giudicato interno sulla qualificazione della domanda.

7. La Regione Marche ha depositato tre memorie illustrative, ciascuna in occasione delle tre chiamate del presente ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria in occasione dell'adunanza camerale del 19.10.2022.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2052 c.c.. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto affermare la responsabilità della Regione ai sensi della norma appena indicata, dal momento che essa non aveva provato l'esimente del caso fortuito.

1.1. A tale motivo la Regione ha replicato invocando la formazione del giudicato interno sulla qualificazione della domanda.

Deduce che C.S. in primo gradò formulò soltanto una domanda di condanna "ai sensi dell'art. 2043 c.c.", né mutò tale qualificazione in grado di appello.

1.1. Preliminare all'esame dell'eccezione sollevata dalla Regione Marche è stabilire se la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. si applichi ai danni causati dalla fauna selvatica. Diversamente, infatti, il ricorso sarebbe inammissibile per irrilevanza della censura, in quanto invocherebbe la violazione d'una norma che il giudice non doveva applicare.

1.2. Al suddetto quesito deve rispondersi che la Regione può essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c..

Questo principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall'amministrazione controricorrente.

Che la Regione debba rispondere ai sensi dell'art. 2052 c.c. dei danni causati dalla fauna selvatica è già stato affermato da numerose decisioni, tra le quali Sez. 3 -, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01; Sez. 3, Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021.

1.3. I principi posti a fondamento delle suddette decisioni, cui può qui rinviarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 resistono alle obiezioni sollevate dalla Regione Marche nel controricorso, nelle memorie e nella discussione orale.

1.3.1. In primo luogo, non viene in rilievo l'ordinanza 4.1.2001 n. 4 della Corte costituzionale, con cui fu ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c., nella parte in cui - secondo l'interpretazione vent'anni fa prevalente - quella norma si riteneva inapplicabile ai danni causati dalla fauna selvatica.

In quell'ordinanza, infatti, la Consulta escluse che quell'interpretazione restrittiva, in allora diffusa, contrastasse col principio di uguaglianza. Ma ovviamente ciò non comporta per consequentiam che altre interpretazioni, consentite dal testo della norma, debbano ritenersi inibite.

L'ordinanza interpretativa di rigetto pronunciata dalla Consulta infatti - come è noto - vincola il giudice ordinario quando il Giudice delle leggi ritenga che la norma scrutinata sia conforme a Costituzione solo se interpretata in un certo modo, che sia in rapporto di esclusione reciproca con qualsiasi altra interpretazione.

Non è questo il nostro caso: se la Corte costituzionale ha ritenuto non in contrasto con l'art. 3 Cost. l'opzione interpretativa di escludere la P.A. dall'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c., ciò non comporta che qualsiasi differente interpretazione dell'art. 2052 c.c. non sia conforme a Costituzione: conformità a Costituzione che, è bene ricordare, costituisce l'unico oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, restando affidato alla Corte di cassazione il compito di stabilire quale sia "l'esatta interpretazione" della legge (art. 65 ord. giud.).

Infine, non sarà superfluo ricordare che se l'interpretazione più antica fu ritenuta non contrastante con l'art. 3 Cost., a fortiori deve ritenersi conforme a Costituzione quella più recente, che parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, esclude in radice anche il solo sospetto di illegittimità costituzionale.

1.3.2. In secondo luogo, non è condivisibile l'affermazione secondo cui "il potere sulla fauna spetta allo Stato", non alle regioni.

Alle regioni la legge attribuisce il potere di "emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica" (L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3): ed è principio antico ed indiscusso del diritto civile che l'attribuzione di qualsiasi potere comporta l'assunzione delle connesse responsabilità.

1.3.3. In terzo luogo, non è esatto affermare che le Regioni "non hanno potere sul singolo animale" selvatico, per due ragioni:

-) sia perché stabilire - ad es. - dove allocare la fauna o se ridurne il numero costituiscono altrettante forme di "potere sul singolo animale", per l'ovvia ragione che il più contiene il meno;

-) sia perché l'art. 2052 c.c. subordina la speciale responsabilità ivi prevista alla proprietà dell'animale, non al "potere" su di esso: prova ne sia che tale responsabilità sorge anche quando l'animale sia "smarrito o fuggito", e dunque anche quando il proprietario non ha più alcun controllo su esso.

1.3.4. In quarto luogo, l'interpretazione della legge non può non tenere conto dei tempi e dei luoghi in cui essa deve essere applicata. E quando la norma presenti un profilo di incertezza, l'interprete deve "prendere in considerazione non la legge ma il legislatore, e non la lettera ma lo spirito del legislatore, e non il fatto ma l'intenzione, e non una parte, ma l'intero".

Ebbene, l'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 c.c. fu affermata per la prima volta trent'anni fa (1996) per fatti avvenuti dieci anni prima (1988), in un caso che riguardava danni alle colture causati da anatre selvatiche provenienti da una riserva di caccia (Sez. 3, Sentenza n. 2192 del 15/03/1996).

Quell'interpretazione sorse dunque in un contesto sociale ed economico nel quale erano di là da venire la proliferazione incontrollata della fauna selvatica, le pesanti interferenze di questa con la circolazione stradale, il costante pericolo da essa provocato alla incolumità ed alla vita stessa delle persone.

Secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore, e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone, nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni 41 ore.

Sicché, anche ad ammettere che la lettera dell'art. 2052 c.c. possa dirsi ambigua sotto il profilo di cui qui si discorre, proprio per questa ragione deve essere preferita l'interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse.

In ciò, per l'appunto, deve farsi consistere quell'obbligo "di cui la comunità intera deve farsi carico", affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 4/2001, sopra ricordata.

1.3.5. In quinto luogo, infine, è infondata l'allegazione - svolta nella discussione orale e nelle tre memorie dalla difesa della Regione controricorrente - secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. alle Regioni sarebbe dimostrato dalla circostanza che "nel caso di bracconaggio il risarcimento è stabilito a favore dello Stato".

Quello di esercizio abusivo della caccia, o bracconaggio (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30), come ogni reato, può causare un danno patrimoniale o non patrimoniale a chicchessia.

Il risarcimento del danno causato dalla caccia di frodo può dunque spettare, ove sussistano i presupposti del danno civile, non solo allo Stato, ma a chiunque: come già ripetutamente affermato dalle Sezioni Penali di questa corte, le quali hanno ammesso la costituzione di parte civile, nei giudizi per reati in materia di caccia, sia delle amministrazioni territoriali (Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 (dep. 17/03/2008) Rv. 239464), sia delle associazioni private aventi per fine statutario la tutela dell'ambiente (Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008) Rv. 240788).

2. Stabilito dunque che l'eccezione di giudicato interno è rilevante nel presente giudizio, se ne può esaminare il merito.

Essa è infondata.

2.1. In punto di fatto, il presente giudizio si è così svolto:

a) nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice non ha invocato la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.;

b) il giudice di primo grado ha accolto la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., senza nulla dire in merito all'applicabilità dell'art. 2052 c.c. (non è dunque esatto quanto dedotto dalla Regione a p. 8, punto "B", del controricorso, e cioè che il Giudice di pace avrebbe "espressamente escluso" l'applicabilità dell'art. 2052 c.c.);

c) in appello la danneggiata (attrice vittoriosa in primo grado e appellata) ha chiesto rigettarsi il gravame, senza nulla osservare in merito all'applicabilità dell'art. 2052 c.c.;

d) il giudice d'appello ha esaminato esclusivamente la responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2043 c.c., rigettando la domanda per difetto di prova della colpa;

e) C.S. ha impugnato per cassazione tale sentenza, sostenendo - per la prima volta - che non lei aveva l'onere di provare la colpa della Regione, ma quest'ultima aveva l'onere di provare il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2052 c.c..

2.1. A fronte di tale vicenda, la Regione ha eccepito nel controricorso l'avvenuta formazione del giudicato interno sulla "natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'invocata responsabilità", invocando a sostegno dell'eccezione il precedente di questa corte rappresentato dall'ordinanza 11.11.2020 n. 25280, pronunciata in fattispecie analoga.

2.2. In punto di principio, questa Corte ha più volte ammesso che la "qualificazione giuridica" sia suscettibile di passare in giudicato: che si tratti di qualificazione d'un fatto, d'un negozio, dell'azione o dell'eccezione.

Corollario di questo orientamento è che quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è precluso in sede di legittimità invocare una diversa qualificazione.

In applicazione di questo principio si è ritenuta avvenuta la formazione del giudicato interno, ad esempio, nei seguenti casi:

-) quando il giudice di primo grado abbia qualificato la responsabilità del convenuto come contrattuale, e tale statuizione non sia stata censurata in appello; (Sez. 3 -, Sentenza n. 13037 del 12/05/2023, Rv. 667589 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 19938 del 18/07/2008, Rv. 604563 - 01);

-) quando il giudice di primo grado abbia qualificato un'opposizione esecutiva come "opposizione agli atti esecutivi"; la parte soccombente abbia proposto appello senza contestare tale qualificazione; il giudice d'appello abbia dichiara quest'ultimo inammissibile, ed il soccombente abbia chiesto in sede di legittimità che l'opposizione fosse qualificata come opposizione agli atti esecutivi (Sez. L -, Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022, Rv. 665820 - 01);

-) quando il giudice di merito abbia qualificato un'obbligazione come "obbligazione di valuta" e tale statuizione non sia stata è impugnata; in tal caso è precluso al soccombente pretendere in sede di rinvio la rivalutazione monetaria (Sez. 1, Sentenza n. 19212 del 30/09/2005, Rv. 583570 - 01).

2.3. La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni.

Essa ha, in particolare, tre limiti, e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando:

a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda "non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito" (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, p. 46 dei "Motivi della decisione"; Sez. 2, Ordinanza n. 10745 del 17.4.2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018, Rv. 649336 - 01);

b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 4.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 12.4.2018);

c) la qualificazione giuridica d'un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Sez. L, Sentenza n. 4455 del 21.2.2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023, Rv. 667585 - 01, con riferimento proprio ad una fattispecie identica a quella oggi in esame);

d) infine, non è mestieri a discorrere di "giudicato" sulla qualificazione giuridica, quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - "valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione" della norma applicabile (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 6341 del 5.3.2019).

In applicazione di questo principio si è ritenuto, ad es., che una volta proposta l'impugnazione sulla questione della sospensione della prescrizione, la Corte di cassazione possa rilevare d'ufficio la norma applicabile all'individuazione del dies a quo (Sez. L -, Sentenza n. 28565 del 03/10/2022, Rv. 665765 - 01; per una diversa fattispecie, ma in senso analogo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4272 del 18/02/2021, Rv. 660590 - 01).

2.4. In applicazione di tali principi questa Corte ha già più volte ammesso che possa prospettarsi per la prima volta in appello (Sez. 3, Sentenza n. 9294 del 08/05/2015, Rv. 635285 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1920 del 06/07/1973, Rv. 364997 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 09/05/1964, Rv. 301572 - 01) od in Cassazione la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito.

In tal senso si vedano:

-) Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023, Rv. 667585 - 01, con riferimento al danno da fauna selvatica;

-) Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011, Rv. 619488 - 01, e Sez. 3, Sentenza n. 17764 del 05/09/2005, Rv. 584901 - 01 con riferimento al danno da cose in custodia.

2.5. Ciò posto, nel caso di specie nessun "giudicato interno" può ritenersi formato sulla "qualificazione giuridica" della domanda, per le ragioni indicate supra, p. 2.3, lettere (a) e (d).

2.5.1. In primo luogo, infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall'attrice debba decidersi applicando l'art. 2043 c.c. o l'art. 2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica della domanda.

La qualificazione giuridica della domanda, infatti, resta invariata nell'uno come nell'altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito.

Lo stabilire se debba applicarsi l'una o l'altra norma è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia.

2.5.2. In secondo luogo, la questione posta dalla ricorrente è una questione di riparto dell'onere della prova: se cioè tale riparto debba avvenire ai sensi dell'art. 2043 c.c., che addossa l'onere all'attrice; o ai sensi dell'art. 2052 c.c., che addossa l'onere alla Regione.

Tale questione sorse tuttavia solo in appello, giacché in primo grado il Giudice di pace accolse la domanda attorea ritenendola provata nei suoi elementi costitutivi, sicché l'attrice non aveva interesse a dolersi della violazione del criterio di riparto dell'onere della prova.

Se dunque si ammette che la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e l'applicazione dell'art. 2052 c.c. sia questione non di qualificazione della domanda, ma di riparto dell'onere della prova, deve negarsi la formazione del giudicato interno, posto che il giudicato sostanziale non si forma sugli errores in procedendo.

2.5.3. In terzo luogo, le SS.UU. con la nota sentenza Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, nello stabilire cosa debba intendersi per "domanda nuova", "domanda precisata" e "domanda modificata", a p. 21 della motivazione hanno rilevato che non si pone mai una questione di "novità della domanda" dinanzi ad una "mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, per la quale neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e controtermini".

Chiarito ciò, hanno aggiunto che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguarda "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (...) quanto meno per alternatività".

E questo è il caso che ricorre nella vicenda oggi in esame: la parte attrice., infatti, invocando l'applicazione dell'art. 2052 c.c.:

a) ha invocato in sostanza un errore nell'applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova;

b) non ha modificato i fatti oggetto della domanda;

c) ha formulato una domanda che comunque sarebbe alternativa, e non cumulativa, rispetto a quella originaria.

Sono soddisfatti, dunque, i criteri stabiliti dalle SS.UU. di questa corte per escludere che ci si trovi dinanzi ad un inammissibile mutamento della domanda.

2.5.4. In quarto luogo la prospettata violazione dell'art. 2052 c.c., anche a volerla qualificare come "mutamento della qualificazione giuridica", sfuggirebbe al vincolo del giudicato interno, perché non potrebbe mai ampliare "l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito" (per usare le parole di Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, già ricordata). In primo grado, infatti, la Regione rimase contumace: pertanto né in appello, né in sede di rinvio potrebbe mai chiedere di provare alcunché. La decisione sulla domanda, quale che fosse la norma ritenuta applicabile, avverrebbe sempre coeteris paribus, in base ai soli fatti già allegati e provati in primo grado, il che esclude in radice qualsiasi paventata lesione del diritto di difesa.

2.6. Resta solo da aggiungere che il precedente invocato dalla Regione a p. 8 del proprio controricorso (Cass. 25280/20, cit.), oltre ad essere rimasto isolato (esso infatti contrasta con la copiosa giurisprudenza richiamata supra, p.p. 2.3 e 2.4) non può ritenersi decisivo, in quanto la scarna esposizione dei fatti di causa contenuta in quella decisione non consente di stabilire se, in quel caso, vi fu o meno una pronuncia espressa sull'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. al caso di specie: circostanza, per quanto detto, decisiva ai fini della formazione del giudicato.

2.7. In conclusione, deve affermarsi il principio - condivisibilmente proposto anche dal Sostituto Procuratore Generale - per cui lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando su esso sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.

3. Nel merito, il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza che ritiene applicabile alla Regione la presunzione di cui all'art. 2052 c.c., già in precedenza richiamata.

4. Il secondo motivo resta assorbito.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2023.

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