LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 20921-2018 proposto da:
BIT&BIT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato REMO SIGNORIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO SERPONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 299/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
la società Bit&Bit s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 4965/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di presa in carico e prodromico avviso di accertamento IRES IVA IRAP 2009, ed ha depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1.1. la ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 148 c.p.c.) per avere la CTR confermato la pronuncia di primo grado sulla validità della notifica dell’atto impositivo, che la contribuente assumeva non esserle stato mai notificato, non potendo rappresentare a tale scopo valida prova la relata di notifica redatta su foglio separato, priva di timbro di congiunzione e di ogni indicazione circa gli estremi dell’atto a cui si riferiva;
1.2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione “in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio” avendo la CTR trascurato di valutare le doglianze della contribuente circa la validità della relazione di notificazione in oggetto, che si riferirebbe “ad altro atto o avviso, ricevuto dalla stessa ricorrente nel medesimo periodo”;
1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione ex art. 366 c.p.c., non essendo stato trascritto il contenuto della relata di notifica dell’atto impositivo;
1.4. come è noto, infatti, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr. Cass. nn. 31038/2018, 5185/2017);
1.5. nella specie, non avendo la parte ricorrente riprodotto o allegato al ricorso in cassazione la relata di notifica, pur essendo stata lamentata la mancata riferibilità della stessa all’atto impositivo a presupposto dell’avviso di presa in carico, oggetto del presente giudizio, le censure tradiscono un difetto di autosufficienza, che impedisce la verifica di decisività dei motivi, proprio su quella relata di notifica focalizzati;
1.6. va inoltre dichiarata inammissibile la produzione della suddetta relata in allegato alla memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., in quanto nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. nn. 25382/2019 in motiv., 28999/2018);
2. conclusivamente il ricorso va integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020
Codice Procedura Civile > Articolo 148 - Relazione di notificazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 369 - Deposito del ricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 372 - Produzione di altri documenti | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 378 - Deposito di memorie | Codice Procedura Civile