LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4904/2016 proposto da:
La Contea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Modesto Cerea, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 45, presso lo studio dell’avvocato Stefano Fiorentini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso:
C.L., quale socia della cessata/estinta Immobiliare Corte Grande s.r.l., già in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 45, presso lo studio dell’avvocato Enrico Modesto Cerea, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
Tf Tieffe Immobiliare S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3450/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 08/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Visti i ricorsi proposti da La Contea s.r.l. e da C.L. avverso l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Milano;
rilevato che, nel procedimento concluso con detta sentenza, parti del giudizio erano, oltre agli odierni ricorrenti, anche TF Immobiliare s.r.l., F.M. e Fe.Na. s.r.l. in liquidazione e che dagli atti non costa l’avvenuta notificazione del ricorso nei confronti della TF Immobiliare s.r.l.;
considerato che occorre integrare il contraddittorio art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio ed assegna termine di giorni sessanta per l’incombente con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020