Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.3884 del 17/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30943-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1532/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da L.G.P.M. contro l’avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2010. Riteneva la CTR che l’accertamento induttivo è ammissibile qualora la contabilità sia del tutto inattendibile, non rilevando a tal fine la presenza di lavoratori “irregolari”.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che il contribuente, con il controricorso, ha documentato di avere presentato, in data 30 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al versamento della prima rata. Ha chiesto, pertanto, la sospensione del processo.

La Corte, non ravvisando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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