LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19372/2017 R.G. proposto da:
C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Luigi P. MURCIANO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale dell’avv. Valerio CIONI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2625/10/2017 della Commissione tributaria regionale dela TOSCANA, Sezione staccata di LIVORNO, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– premesso che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei confronti di C.G., socio della P.C. & C. s.n.c., per il maggior reddito di partecipazione nella predetta società con riferimento all’anno d’imposta 2009, la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo applicabile al caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento e che ciò comportava l’assorbimento di tutte gli altri motivi di impugnazione proposti dall’appellante;
– premesso, altresì, che per la cassazione della sentenza di appello ricorre il contribuente con due motivi, cui non replica per iscritto l’intimata;
– rilevato che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l’intervenuto perfezionamento, attestato dall’Ufficio legale della competente Agenzia delle entrate con nota allegata alla predetta memoria, della definizione agevolata delle controversie, richiesta dalla contribuente ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– ritenuto di poter accogliere la richiesta e di disporre in conformità con compensazione delle spese processuali;
– dato atto che non trova applicazione nel caso di specie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 31641 del 2019, n. 29822 del 2018, e n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020