LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26826-2018 proposto da:
M.V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1638/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1638/11/2018 depositata il 13.3.2018, la CTR del Lazio accoglieva l’appello di M.V. nei confronti di Ama s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva compensate le spese del giudizio nonostante il totale accoglimento dei motivi di ricorso. La CTR liquidava le spese di primo grado ma non provvedeva sulle spese processuali del giudizio di appello.
Avverso la suddetta decisione della CTR M.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Ama s.p.a. non ha spiegato difese.
1.Con il motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per la omessa regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
La censura fondata.
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell’art. 91 c.p.c.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso – nella specie, l’ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. – integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l’impugnazione, atteso che il giudice nemmeno in parte motiva ha espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente (Cass. S.U. 16415/2018).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio che liquiderà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020