Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4091 del 18/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2821-2019 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARINI FRANCESCO SAVERIO e dall’Avvocato COREA ULISSE, presso il cui studio a Roma, via di Villa Sacchetti 9, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato VACCARELLA ROMANO presso il cui studio a Roma, corso Vittorio Emanuele II 269, elettivamente domicilia per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4825/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 12/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. La Camera di Commercio di Frosinone, con ricorso notificato in data 10/1/2019 e illustrato da memoria, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Roma, il 12/7/2018, in accoglimento dell’appello proposto da S.G., ha rigettato l’opposizione che la stessa aveva proposto avvero il decreto del tribunale di Frosinone che, nel 2009, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.622,77, oltre interessi e spese.

S.G. ha resistito con controricorso notificato in data 18/2/2019, che ha illustrato con memoria.

2. Ritiene la Corte che – specie in relazione al motivo d’appello, che la sentenza impugnata ha ritenuto assorbito, con il quale l’appellante aveva sollevato l’eccezione di giudicato esterno per avere il giudice di pace di Cassino pronunciato numerose sentenze, ormai irrevocabili, in altrettanti giudizi tra le medesime parti, tutti vertenti sul diritto dell’avv. S. al compenso professionale per l’attività difensiva svolta per effetto della procura difensiva alle liti conferitagli dalla Camera di commercio appellata in data 2/11/1998 – il ricorso non presenta l’evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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