Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4123 del 18/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31889/2018 proposto da:

K.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Priore giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Caserta;

– intimata –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di CASERTA depositato il 21/5/2018;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 13/12/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. K.N., cittadino ghanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Caserta, attinto dalla medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Caserta e ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, 1) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 19, comma 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 7, art. 10, comma 5 e art. 35 e art. 9 DIR/CE 2013/32/CE avendo il decidente rigettato la proposta opposizione quantunque fosse pendente il giudizio sulle istanze di protezione internazionale e malgrado si fosse dovuto perciò rilevare l’esistenza di un valido titolo di soggiorno con conseguente annullamento del provvedimento espulsivo; 2) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 19, commi 2 e 2-bis, in relazione all’art. 8 CEDU, avendo il decidente totalmente omesso di giudicare, ai fini delle prospettate esigenze di carattere umanitario, il legame familiare con il figlio minore; 3) della violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, commi 2 e 2-bis, in relazione all’art. 8 CEDU, artt. 7 e 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, artt. 2,3,29,30,31 e 117 Cost., avendo il decidente, attraverso il riferimento al carattere chiuso del giudizio in materia di espulsione, del tutto omesso di considerare il legame familiare esistente tra l’odierno ricorrente ed il figlioletto.

Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Reputa il collegio in relazione alla questione sollevata con il primo motivo di ricorso che, ponendo esso la questione, su cui mancano precedenti in termini, dell’effetto sospensivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di diniego della protezione internazionale, occorra rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, applicabile alla specie in via analogica (Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437).

P.Q.M.

Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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