Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4162 del 19/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29823-2018 R.G. proposto da:

B.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro FUSILLO, presso il cui studio legale sito in Roma, al viale delle Milizie, n. 22, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1512/01/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di liquidazione con il quale applicava la tassazione in misura proporzionale, ai fini dell’imposta di successione e donazione e ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, all’atto con il quale i coniugi C.F. e D.N.G. – con il ministero del notaio B.E. (cui l’atto impositivo era stato notificato e che ne aveva proposto l’impugnazione innanzi al giudice tributario) – avevano conferito al Trust ***** la nuda proprietà di fabbricati e terreni di loro proprietà perchè ne fossero beneficiari, al termine finale di durata del trust stesso, i coniugi, figli e nipoti figlie dei figli dei disponenti.

L’impugnazione del predetto atto impositivo proposto dal notaio B. sortiva esito negativo dinanzi le Commissioni tributarie di merito, mentre è stato accolto il ricorso per cassazione proposto dal contribuente. Questa Corte, con sentenza n. 16701 del 21/06/2019, ha cassato la sentenza della CTR di rigetto dell’appello del contribuente e, decidendo nel merito, ha annullato l’atto impositivo.

Medio tempore al predetto notaio è stato notificato, in qualità di coobbligato con i contraenti, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, impugnata dinanzi alla CTP che rigettava il ricorso con sentenza appellata dinanzi alla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello del contribuente.

Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente con due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Va preliminarmente rilevato, d’ufficio, l’intervenuto annullamento, in data 21/06/2019, con sentenza di questa Corte n. 16701/2019, dell’atto impositivo prodromico all’emissione della cartella di pagamento qui impugnata.

Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale “Nel processo tributario, poichè la riscossione coattiva si realizza mediante una sequenza di atti che, pur se autonomamente impugnabili per vizi propri, trovano il loro presupposto nel medesimo atto impositivo, la cassazione della pronuncia di annullamento della pretesa impositiva determina un effetto espansivo cd. esterno ex art. 336 c.p.c., comma 2, nel giudizio di impugnazione del correlato atto di riscossione (nella specie, cartella di pagamento)” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21801 del 29/08/2019, Rv. 654827; v. anche Cass., Sez. U., n. 758 del 2017 e Cass. n. 13445 del 2012), la cui legittimità dipende da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante (in tal senso Cass. Sez. U., citate), va disposta la cassazione della sentenza impugnata senza necessità di rinvio non potendo il giudizio sulla cartella di pagamento essere proseguito. Il che esclude anche la necessità di esaminare, oltre che di riferire, i motivi di ricorso proposti dal contribuente avverso detta cartella.

Ne consegue che la sentenza va cassata senza rinvio potendo la causa essere decisa nel merito non essendovi accertamenti di fatto da compiere, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Il rilievo d’ufficio dell’intervenuto annullamento dell’atto presupposto costituisce valida ragione di integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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