Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4497 del 20/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17611/2019 R.G. proposto da:

PRODOTTI CONSERVATI DI A.P. E C. S.A.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Bellacosa, con domicilio eletto in Roma, Piazza della Libertà 20, presso lo studio dell’avv. Maurizio Bellacosa.

– RICORRENTE –

contro

C.M.D. S.A.S. DI D.G.F. E C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Camillo Celebrano, con domicilio eletto in Roma, Via Scirè n. 15, presso l’avv. Vito Iorio.

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 582/2017, depositata in data 12.6.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Prodotti Conservati s.a.s. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 582/2017, che ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di Sala Consilina con cui la ricorrente era stata condannata al pagamento di Euro 19.000,00, quale prezzo della vendita di una macchina cubettatrice.

La C.M.D. ha depositato controricorso.

Non sono state depositate memorie.

Il Presidente ha fissato l’adunanza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., su proposta del relatore (comunicata alla società controricorrente), che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta improcedibilità del ricorso. Dall’attestazione di cancelleria del 17.6.2019 risulta che la ricorrente ha omesso di depositare il ricorso notificato in data 12.6.2018 entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Il ricorso deve quindi dichiararsi improcedibile per il mancato adempimento delle formalità prescritte dalla norma, con aggravio di spese come da dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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