LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27701-2018 R.G. proposto da:
N.F., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Fabrizio BOCCIA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cornelio Nepote, n. 21, presso lo studio legale dell’avv. Marco CORDELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1555/09/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRPEF ed IRAP nei confronti della N., esercente l’attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio, per l’anno d’imposta 2011, anche a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR campana, per quanto ancora qui di interesse, riteneva indeducibili quei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità dei medesimi;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione e falsa applicazione degli artt. 109 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) e della L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, aveva errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. Al riguardo va ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018);
2.2. Orbene, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, da cui si evince che i giudici di appello hanno ritenuto legittima la ripresa fiscale solo ed esclusivamente per la mancanza di inerenza di quei costi all’attività esercitata dalla società contribuente e dalla non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ferma restando l’effettività della spesa (peraltro neppure contestata dall’amministrazione finanziaria), la CTR non si è attenuta al suddetto principio là dove ha escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione documentate dalla contribuente, di importo inferiore a quello massimo previsto dal citato art. 90, sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, del tutto irrilevanti.
3. All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente rimasta soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre l’evoluzione giurisprudenziale in materia, successiva alla proposizione dell’appello, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali dei gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020