Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4799 del 24/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 30500-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/06/2018 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata in data 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

LA CORTE

– premesso che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRA’P ed IRPEF per l’anno d’imposta 2009, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa conseguente al disconoscimento dei costi risultanti da fatture per sponsorizzazioni emesse dalla ASD Montegranaro Basket,. che l’amministrazbne finanziaria riteneva oggettivamente inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che quest’ultima aveva provato l’effettività delle operazioni fatturate;

– rilevato che per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replica l’intimato;

– rilevato, altresì, che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito dei quale la ricorrente ha depositato memoria e, in data 14/06/2019, istanza di sospensione del presente giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;

– considerato che il Collegio, riunitosi nella medesima composizione in sede di riconvocazione, ritiene che sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte;

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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