Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4908 del 24/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 21442-2019 proposto da:

OSSIND SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 8289/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RILEVATO

che la Ossind S.p.A., nel giudizio iscritto al n. 11548 del Ruolo generale per l’anno 2017, promosso dall’attuale ricorrente contro Ministero della Giustizia, definito da questa Corte con ordinanza n. 8289/2019, di cassazione con rinvio, ha chiesto la correzione della ordinanza, in quanto la Corte ha identificato il giudice di rinvio nella Corte d’appello di Perugia, invece della Corte d’appello di Ancona, il cui decreto aveva costituito oggetto della cassazione.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

Sussiste il denunciato errore materiale, come risulta dalla parte motiva del provvedimento, laddove si identifica la corte di rinvio nella Corte d’appello di Ancona con l’aggiunta “in diversa composizione”, aggiunta poi ripetuta nel dispositivo, a ulteriore riprova dal fatto che la Suprema Corte intendeva rinviare la causa allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Ancona, appunto, costituendo pertanto evidente refuso il rinvio alla Corte d’appello di Perugia operato con il dispositivo.

In accoglimento della istanza, dunque, deve disporsi che nella ordinanza di questa Corte n. 8289 del 2019 sia apportata la correzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 8289 del 2019 l’indicazione “Corte d’Appello di Perugia” sia eliminata e sostituita dalla indicazione “Corte d’Appello di Ancona”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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