Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4958 del 25/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6931-2015 proposto da:

B.D., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCO NARDULLO;

– ricorrenti –

contro

T.P., rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BOSTICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1685/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza non definitiva dell’11.11.2011 il tribunale di Torino, in accoglimento della domanda da S.S. e altri – come in epigrafe – condomini dello stabile in *****, ha dichiarato gli immobili già in NCEU f. ***** n. ***** sub. *****, costituiti da tre locali al piano terreno, oltre a un vano al piano sotterraneo, rientranti tra le parti comuni dell’edificio, condannando T.P. al rilascio in favore degli attori.

2. Adita da T.P. la corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11.7.2014 depositata il 19.9.2014, ha accolto l’impugnazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato T.P. esclusivo proprietario dei locali al sub. 6.

3. A sostegno della decisione la corte d’appello ha considerato:

a) avere errato il tribunale nel ritenere obbligato alla prova del titolo originario il signor T. e sufficiente la presunzione di condominialità invocata dai condomini in funzione dell’anteatta destinazione dell’immobile a casa del portiere, asseritamente non contestata e desumibile da elementi indiziari;

b) non avere in effetti gli attori originari assolto all’onere della prova su essi incombente in rivendica;

c) avere, peraltro, il signor T. fornito prova del proprio titolo mediante atto notarile del 21.7.1996, regolarmente trascritto, facente riferimento a “ex portineria” con dizione che pone in dubbio il permanere della destinazione, e a successione del 1994, senza che sia stata proposta domanda di accertamento di eventuali nullità; trattandosi di titolo trascritto di acquisto eventualmente a non domino, presumendosi la buona fede, l’acquisto era salvo per esservi stato possesso oltre i dieci anni dalla trascrizione con maturazione dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c..

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso S.S. e altri come in epigrafe, mediante due motivi, cui ha resistito con controricorso T.P..

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso di S.S. è redatto mediante: un’intestazione (pp. 1-3); una suddivisione in due parti del contenuto pressochè integrale della citazione originaria, quanto alla parte in fatto (p. 4) e in diritto (p. 8); una riproduzione pressochè integrale della comparsa di risposta di primo grado (p. 10); il riporto della sentenza di primo grado (p. 12); la riproduzione pressochè integrale dell’atto di appello (p. 13) e della comparsa di risposta in appello (p. 14); un riporto della sentenza d’appello (p. 18). Alle predette parti del ricorso, precedute ciascuna da poco più di un rigo di raccordo contenente l’indicazione della successiva “citazione”, segue poi l’esposizione dei motivi di impugnazione (pp. 23 ss.).

1.1. In generale ritiene questa corte (v. ad es. Cass. n. 18363 del 2015) che la tecnica di redazione sopra descritta, integralmente riproduttiva degli atti di causa (pur adattati con revisione dei tempi verbali e altro), si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione del requisito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 che tale esposizione sommaria impone, e comporta un mascheramento dei dati processuali effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza del ricorso da cui consegue la sua inammissibilità (cfr. altresì Cass. n. 10072 del 2018, n. 21750 del 2016, n. 17698 del 2014).

1.2. Ha però ritenuto questa corte (v. ad es. Cass. n. 18363 del 18/09/2015, n. 27521 del 30/12/2016 e n. 12641 del 19/05/2017) che la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi.

1.3. Questo è il caso nel procedimento in esame, come si evince dalla ricostruzione dei fatti che precede.

2. Stante l’ammissibilità generale del ricorso, possono esaminarsi i singoli motivi. E’ inammissibile il primo.

2.1. Con esso si deduce violazione degli artt. 948,1117,2735 e 2733 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa e insufficiente motivazione. Si contestano le valutazioni operate dalla corte d’appello in tema di mancata prova della titolarità del bene rivendicato, stante il sussistere di elementi documentali, ad es. nel regolamento, e la mancata contestazione della preesistente condominialità.

2.2. L’inammissibilità si fonda sulla circostanza che, come risulta dal precedente riepilogo dello svolgimento del processo (sub 3, lett. b e c), la corte d’appello, oltre ad avere ritenuto la mancata prova della titolarità in base alla condominialità quale ex-casa del portiere, ha ritenuto peraltro provata l’usucapione abbreviata della proprietà dei beni in capo al signor T.. Trattasi dunque di una pluralità di rationes decidendi.

2.3. In tale situazione va da data continuità alla giurisprudenza (v. Cass. n. 11493 del 11/05/2018 e sez. U n. 7931 del 29/03/2013) per la quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

2.4. Tale inammissibilità sussiste in relazione all’infondatezza a pronunciarsi in ordine al terzo motivo.

2.5. Il motivo è anche in altra parte inammissibile, quanto alla censura per “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”. Essendo stata la sentenza impugnata depositata posteriormente all’11.09.2012, al presente procedimento è applicabile ratione temporis il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ammette la censura motivazionale al livello del “minimo costituzionale” dell'”omesso esame”. Non deducendo la parte ricorrente alcun fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, non è possibile – al di là della testuale rubrica del motivo – neppure riqualificare la censura sì da conformarla alla nuova disposizione.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione. Si deduce non avere la corte d’appello proceduto adeguatamente all’interpretazione contrattuale, non tenendo conto di documenti, dichiarazioni testimoniali e altro, in ordine alla natura comune dei beni in questione.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile, per le ragioni anzidette afferenti, quanto alle censure per error in iudicando, il sussistere di una doppia ratio decidendi rispetto a quanto impugnato con il terzo motivo di ricorso, infondato, e, quanto alla censura per vizio di motivazione, per essere applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione.

3.2. Resta esentata conseguentemente questa corte dal valutare se sussistano ulteriori ragioni di inammissibilità, per essere in talune parti i motivi – sotto la veste di censure per violazione di legge e vizi processuali afferenti la motivazione – volti a sottoporre a questa corte istanze di riesame degli apprezzamenti di merito del materiale probatorio, non esigibili in sede di legittimità.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1147,1158 e 1159 c.c., oltre che omessa e insufficiente motivazione. Leggendo la predetta seconda ratio decidendi, in tema di usucapione abbreviata, come obiter dictum (p. 40 del ricorso), i ricorrenti deducono che i documenti di causa, unitamente ai comportamenti del signor T. e del suo dante causa, dimostrerebbero l’assenza di buona fede, così venendo meno il presupposto per la ritenuta acquisizione della proprietà a titolo originario.

4.1. Al riguardo, deve preliminarmente ribadirsi come la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, relativa all’aver il signor T. conseguito l’acquisto per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., deve qualificarsi non già come obiter dictum, bensì come autonoma ratio decidendi.

4.2. Il motivo – sotto la veste di censure per violazione di legge e vizi processuali afferenti la motivazione – è in molte parti volto a sottoporre a questa corte una revisione degli apprezzamenti di merito del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità.

4.3. Per le ragioni già espresse, è poi inammissibile la censura per vizio di motivazione, al di fuori del canone di “omesso esame” ammesso dal testo ratione temporis applicabile dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.4. Ciò posto, il motivo va globalmente rigettato, in quanto la parte prevalente della censura, per error in iudicando, è infondata. I ricorrenti non deducono esser provata la mala fede al momento dell’acquisto (e a tale momento bisogna ancorare la verifica della buona fede, come è chiaro in giurisprudenza (mala fides superveniens non nocet): v. Cass. n. 4063 del 14/03/2012, nel testo esteso, quanto all’art. 1159 c.c.; e n. 9782 del 14/09/1999 quanto al simile requisito per l’acquisto ex art. 1153 c.c.), ma sostengono essere la mala fede da presumersi nel periodo successivo sulla base di dati vari. Poichè, come detto, l’eventuale mala fede sopravvenuta non rileva, il motivo è destituito di fondamento.

5. In relazione al doversi rigettare il ricorso, va disposta condanna dei ricorrenti in solido alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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