Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5402 del 27/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30150-2018 proposto da:

BANCA SELLA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’Avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

Banca Sella s.p.a propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 220/2012, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso di credito relativo ad eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata in data 19.9.1997 con riguardo ai periodi di imposta 1.1.1995-7.3.1997, ed ha depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c. non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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