LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35212 – 2018 R.G. proposto da:
D.M.P. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo Magno, n. 94, presso lo studio dell’avvocato Longo Mauro che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE s.p.a. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Ursino Anna Maria Rosaria; elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa, n. 190, presso l'”Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane”;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11099 dei 30.5/1.6.2018 del tribunale di Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
RITENUTO
Che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;
ritenuto in particolare che va vagliata all’esito della pubblica udienza la correlazione tra il principio – di cui all’art. 2233 c.c., comma 2 – per cui il compenso deve essere adeguato – tra l’altro – al decoro della professione e la proponibilità dell’appello avverso le sentenze dal giudice di pace pronunciate secondo equità per violazione – tra l’altro – dei principi costituzionali e dei principi regolatori della materia;
visto l’art. 380-bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020