LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31530-2018 proposto da:
P.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MARONCELLI 45, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROSSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CF. 13756881002;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3705/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
CHE:
1.- P.M. ha impugnato la cartella di pagamento di importi liquidati dalla Agenzia delle Entrate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, riferiti alla dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2012, nella quale il contribuente ha portato in compensazione alcuni crediti. Deduce la decadenza dalla pretesa impositiva, l’irrituale ricorso alla procedura di controllo automatizzato, la carenza di motivazione dell’atto impugnato, la mancata previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente e la mancata disapplicazione delle sanzioni irrogate. Il ricorso del contribuente, proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate riscossione è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello e la CTR della Campania con sentenza del 31 gennaio 2018, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo infondata la eccezione di decadenza, e ritenendo altresì sufficientemente motivata la cartella e corretto il ricorso alla procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, posto che l’ufficio ha operato un mero controllo cartolare.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, la parte ricorrente ha depositato memoria nella quale deduce di avere definito la controversia in esame mediante adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali ai sensi della L. n. 136 del 2018, art. 3, presentando istanza di definizione accolta dalla Agenzia e versando la prima rata.
3.- Parte ricorrente chiede pertanto che venga dichiarata la cessata materia del contendere, ma la questione non si presenta di immediata decisoria sicchè gli atti devono rimettersi alla quinta sezione.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla quinta sezione.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020