LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29895/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente –
Contro
CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC. COOP. (C.F. 00320160237), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. RAFFAELLO LUPI, dall’Avv. ALESSIA VIGNOLI e dall’Avv. CLAUDIO LUCISANO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio, 91
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 296/02/2018 depositata in data 6 marzo 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
La contribuente ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni relativo all’anno di imposta 2007 a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, per mancata regolarizzazione di fatture ricevute, contestando l’applicazione della sanzione;
che la CTP di Venezia ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR del Veneto, con sentenza in data 6 marzo 2018, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le fatture emesse sono esenti da IVA, ad eccezione di alcune fatture emesse da istituti di credito, riconoscendo per tali fatture dovute le sanzioni;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi;
che la contribuente si è costituita con controricorso, proponendo in via gradata istanza di rimessione della causa alla Corte di Giustizia e alle Sezioni Unite;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che parte controricorrente ha depositato istanza datata 5 giugno 2019 con cui, dichiarando di avere aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, e dichiarando di avere versato la prima e unica rata dell’importo dovuto (circostanza in ordine alla quale allega documentazione), chiede la sospensione del procedimento in oggetto sino al 31 dicembre 2020;
che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020