LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8729-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.O.;
avverso la sentenza n. 32/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto: si accolga il ricorso con conseguenze di legge, in subordine si chiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite o alla Pubblica Udienza.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso, per l’anno di imposta 2002, con il quale, sulla base delle risultanze dello studio di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito in L. n. 427 del 1993, applicabile al contribuente A.O., esercente l’attività di panificatore, determinava un maggior reddito di impresa di Lire 116.836.000 a fronte del reddito dichiarato di Lire 25.155.000; in particolare i ricavi attribuiti al contribuente venivano determinati in base allo studio di settore cod. *****.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo che veniva annullato dalla CTP di Catania.
L’ufficio proponeva appello e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 32.34.12 depositata il 13.02.2012, richiamata per relationem la sentenza del primo giudice, lo rigettava sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio.
Avvero la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
L’intimato non ha spiegato difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 2; del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62 – sexies, convertito in L. n. 427 del 1993; degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’ufficio non aveva assolto l’onere probatorio, senza considerare che, essendo stato attivato il preventivo contraddittorio con il contribuente, le risultanze degli studi di settore integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), incombendo di conseguenza in capo al contribuente l’onere di fornire la prova (contraria) di circostanze idonee a giustificare lo scostamento tra quanto dichiarato e gli effetti dell’applicazione dei dati degli studi di settore.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La CTR ha trascritto integralmente la motivazione della sentenza di primo grado “sia per evidenziarne la coerenza e l’ineccepibilità, sia per rimarcare la genericità dell’impugnazione”, facendola propria. La sentenza di primo grado si fondava su due rationes decidendi: la inapplicabilità degli studi di settore nell’ipotesi di più attività svolte contemporaneamente e il mancato assolvimento dell’onere probatorio poichè oltre alle risultanze degli studi di settore l’ufficio non aveva fornito elementi aventi i requisiti della precisione, concordanza e gravità al fine di fare emergere la reale capacità contributiva del ricorrente.
La prima ratio decidendi non è stata censurata.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
Ne discende che ” Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.” (Cass. n. 18641/2018; n. 22753/2011).
Da quanto sopra esposto consegue l’inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020
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