LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18869-2018 R.G. proposto da:
C.P. e Z.H., elettivamente domiciliati in Roma, Via Francesco Denza, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo C.;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO ***** S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Marcucci ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Nardone;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1071/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 15/05/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Paolo C., in proprio e quale procuratore e difensore di Z.H., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze con la quale è stato rigettato il gravame dallo stesso proposto, nella spiegata qualità, avverso una sentenza del Tribunale di Arezzo.
La Curatela del Fallimento “***** s.r.l. in liquidazione” ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il C. ha depositato memorie difensive ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Il consigliere relatore ha proposto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione fotostatica della sentenza d’appello e di quella di primo grado.
Tale conclusione, tuttavia, non può essere confermata all’esito dell’esame collegiale del ricorso, anche alla luce del contenuto delle memorie difensive depositate dal C. ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.
Il ricorso in esame, infatti, pur contenendo la riproduzione fotostatica della sentenza impugnata e della decisione di primo grado, non risulta del tutto carente della componente espositiva necessaria a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Difatti, il ricorso c.d. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, si sottrare alla declaratoria di inammissibilità quando, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, e ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01).
Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rinvia la trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020