Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6500 del 06/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24857-2018 proposto da:

CREDIT AGRICOL LEASING ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 219/17/2018, depositata il 23.1.2018 non notificata, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. nei confronti della Regione Lombardia per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su avvisi di accertamento per tasse automobilistiche pretese per l’anno di imposta 2012 per veicoli di proprietà della società, dati in leasing a terzi.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Regione Lombardia resiste con controricorso.

Successivamente l’ente impositore, a seguito di Delib. Giunta regionale n. XI/1941/19 ha provveduto ad annullare gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio.

Parte ricorrente ha preso atto della cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna di controparte per “soccombenza virtuale”.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio.

Non sussistono i presupposti per la condanna alle spese processuali per “soccombenza virtuale” in considerazione della obiettiva difficoltà interpretativa delle norme succedutesi e del formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla questione solo di recente, in pendenza di giudizio, con le ordinanze 13131; 13132; 13133 e 13135/2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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