LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15180-2018 proposto da:
COMUNE DI NOVA MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELLO TESINO 46, presso lo studio dell’avvocato MARIA DONATIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GRAVALLESE;
– ricorrente –
contro
D.G.F., C.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4597/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
RITENUTO
che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 8034/16,sez 2, respingeva il ricorso proposto da D.G.F. e C.M. avverso gli avvisi di accertamento ***** per IMU 2012, 2013, 2014;
che avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4597/2017, accoglieva l’impugnazione;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Nova Milanese sulla base di un articolato motivo;
che i contribuenti non hanno resistito con controricorso;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che con l’unico articolato motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5, il Comune di Nova Milanese censura la sentenza impugnata laddove, dopo avere rilevato che il terreno di proprietà dei contribuenti aveva natura agricola con valore paesaggistico ambientale come area di futuro ampliamento del parco sovracomunale ***** e che, a seguito dell’approvazione del nuovo PGT del 2011, era stato assegnato ai terreni agricoli un indice di edificabilità dello 0,11 per il residenziale e 0,44 per quelli produttivi in applicazione del principio di perequazione di cui alla L.R. n. 12 del 2005, da cui discendeva l’attribuzione di un credito edificatorio, aveva tuttavia escluso che il predetto credito fosse assoggettabile ad IMU;
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020 Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020