Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8299 del 29/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 20152-2019 proposto da:

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1753/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

La FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES n. v. in qualità di incorporante di Fiat s.p.a. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 1753/2019 depositata in data 23 gennaio 2019 con cui questa Corte, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato innanzi alla Commissione tributaria regionale di Roma in diversa composizione;

deduce che si tratta di mero errore materiale perchè la sentenza impugnata è stata emessa dalla CTR di Torino;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; l’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza di adesione.

Si tratta all’evidenza di un errore materiale posto che la sentenza impugnata e cassata proviene dalla CTR del Piemonte.

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte sia corretto nel senso che laddove è scritto “Commissione tributaria regionale di Roma” deve correttamente leggersi ed intendersi “Commissione tributaria regionale del Piemonte”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 1753/2019 sia corretto nel senso che laddove è scritto “Commissione tributaria regionale di Roma” deve correttamente leggersi ed intendersi Commissione tributaria regionale del Piemonte”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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