LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3675/2016 proposto da:
P.D., e F.P., rappresentati e difesi dall’Avvocato ADRIANO TORTORA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, VIA CICERONE 49;
– ricorrenti –
contro
V.P., e PE.RI., rappresentati e difesi dagli Avvocati ROBERTA MANDELLI e FEDERICA SCAFARELLI, ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio di quet’ultima, in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
CASA SYSTEM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4164/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale;
udito l’Avv. GAETANO DI MARTINO in sostituzione dell’Avv. ADRIANO TORTORA per i ricorrenti principali; nonchè gli Avv. FEDERICA SCAFARELLI e ROBERTA MANDELLI per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, i quali hanno ciascuno rispettivamente concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, i controricorrenti e ricorrenti incidentali, V.P. e Pe.Ri., hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, proposto da Pa.Da. e F.P., per inesistenza della notifica di tale atto alla Casa System s.r.l., non costituita;
che questi hanno dedotto che i ricorrenti avevano notificato il ricorso per cassazione all’Avv. Enrico Azzoni, quale procuratore di Casa System, presso il suo studio in *****, incorrendo nel vizio di notifica, posto che Casa System, per il giudizio di appello, risultava avere eletto domicilio presso l’Avv. Gaetano Bovenzi in *****;
che viceversa l’impugnazione doveva essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Ritenuto che i ricorrenti principali hanno contestato tale eccezione, deducendo che (già formatosi il contraddittorio) l’errore di notifica conducesse esclusivamente ad una pronuncia di integrazione del contraddittorio con Casa System;
che, peraltro, quanto alla dedotta erroneità della notifica presso il procuratore costituito, i ricorrenti richiamavano i principi secondo cui la notifica al procuratore equivale alla notificazione alla parte presso il procuratore, soddisfacendo l’una e l’altra l’esigenza che l’impugnazione sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; e secondo cui, nel caso di parte costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, e uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica dell’impugnazione è valida ancorchè eseguita presso il procuratore non domiciliatario.
Considerato necessario, ai fini dell’integrità del contraddittorio, che i ricorrenti procedano alla rinnovazione della notificazione del ricorso principale (congiuntamente al presente provvedimento) nei confronti della parte intimata Casa System s.r.l. nel termine in appresso indicato, ex art. 330 c.p.c. e art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli artt. 330 c.p.c. e segg., la Corte dispone l’integrazione del contraddittorio con Casa System s.r.l., ordinando ai ricorrenti principali di provvedere, entro novanta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, alla rinnovazione della notificazione del ricorso principale e del presente provvedimento alla predetta intimata. Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020