LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35525-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *****, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LUIGI MARRA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2898/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
Che:
M.D., quale medico specializzato in Malattie dell’apparato cardiovascolare tra il 1987 e il 1990, riassumeva, dopo la cassazione di una sentenza resa in secondo grado, il giudizio in cui aveva convenuto la Presidenza del consiglio dei Ministri, i Ministeri della salute e dell’istruzione, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle Dir. CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;
la Corte di appello aveva rigettato il gravame avverso la decisione di prime cure che aveva originariamente ritenuto prescritto il diritto;
questa Corte, cassando tale arresto, escludeva definitivamente la prescrizione del diritto;
in sede di rinvio la Corte territoriale accoglieva la domanda osservando, per quanto qui ancora rileva, che le controdeduzioni dell’amministrazione in ordine alla non conformità della specializzazione conseguita a quelle di rilevanza comunitaria era stata tardivamente avanzata in spregio al carattere chiuso del giudizio di rinvio e in ogni caso intempestivamente perchè introducendo un tema nuovo d’indagine che avrebbe dovuto essere idoneamente sollevato in primo grado;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione la Presidenza del consiglio dei Ministri e i Ministeri dell’istruzione e della salute, articolando due motivi;
resiste con controricorso M.D.;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato ritenendo preclusa la questione della conformità della specializzazione ottenuta a una di rilevanza comunitaria, ricompresa negli elenchi allegati alle direttive di settore ovvero comune a due o più Stati membri, posto che questa Corte aveva solo escluso la prescrizione del diritto senza alcuna diversa valutazione del merito;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 2, art. 2043 c.c., del Trattato istitutivo della Comunità Europea, artt. 5, 189, del Trattato di Roma, art. 10, art. 117 Cost., comma 1, della Dir. CEE n. 82/76, art. 16, della Dir. n. 75/362/CEE, artt. 5 e 7, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che la specializzazione Malattie dell’apparato cardiovascolare non corrispondeva a quella, di rilevanza comunitaria, di Cardiologia, che aveva infatti una differente durata legale, e neppure era nominativamente ricompresa negli elenchi allegati, ai fini del riconoscimento, ai testi normativi unionali di settore;
Rilevato che:
il primo motivo è inammissibile, con assorbimento del secondo;
la questione posta riguarda, in sostanza, la rilevanza comunitaria del corso di specializzazione;
si tratta di una questione che, secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass., 23/07/2019, n. 19748 che cita Cass., 17/01/2019 n. 1059, pagg. 16-17, in cui si richiamano molteplici altri precedenti: “Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 02; cfr. altresì, sostanzialmente nel medesimo senso, tra le altre: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 09/08/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 28/10/2016, Rv. 642960 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13760 del 31/05/2018, Rv. 648800 – 01”), implica, per quanto si sta per osservare più avanti, anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicchè, in mancanza di indicazioni e dimostrazioni della parte ricorrente circa la sede dei singoli gradi merito in cui detto tema sia stato introdotto e mantenuto “sub iudice”, la relativa questione è inammissibile perchè nuova quando introdotta per la prima volta in sede di appello senza essere stata dedotta nel perimetro delle preclusioni afferenti alle facoltà assertive di primo grado, così come nel giudizio di cassazione, non configurandosi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, come una mera “quaestio iuris” riconducibile all’art. 382 c.p.c., comma 3;
è pertanto opportuno ribadire, che quel che rileva ai fini dell’attribuzione del diritto all’indennizzo per tardiva attuazione della Dir. n. 82/76/CEE da parte dello Stato italiano non è la corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti o almeno due Paesi dell’Unione e riportata negli elenchi, atteso che, stante la “ratio” normativa, rileva invece l’equipollenza di contenuto sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle dell’acquis” (Cass., n. 19748 del 2019, cit., pag. 43, Cass., 17/01/2019, n. 1057, pag. 6);
nel consegue che nel giudizio di rinvio qui in scrutinio non potevano introdursi contestazioni sul punto e con queste nuovi temi d’indagine anche fattuale non già introdotte tempestivamente in prime cure, come osservato dalla Corte di appello con ragione decisoria non focalizzata solo sul perimetro chiuso del giudizio di rinvio, ma incentrata sulla correlazione con le affermazioni e negazioni delineate in primo grado;
questa “ratio decidendi” non è stata idoneamente censurata, proprio perchè con il primo motivo si nega che ci fu giudicato interno ostativo a seguito della pronuncia di questa Corte limitata alla cassazione per esclusione della prescrizione, affermazione certamente esatta, ma non si incide sull’affermazione per cui la negazione dei fatti costitutivi in parola, allegati da parte attrice, non fu spiegata per tempo davanti al Tribunale (pag. 4 della sentenza gravata);
l’inammissibilità del primo motivo assorbe logicamente il secondo, in cui si presuppone che la questione della conformità della specializzazione conseguita a una di rilevanza comunitaria sia ancora “sub iudice”;
spese compensate stanti le progressive precisazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020