LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18860-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, (c/o GEMMA PATERNOSTRO), presso lo studio dell’avvocato ELENA DEL VECCHIO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
DFC COSTRUZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7489/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 /02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
RILEVATO
Che:
la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 992/16, sez 1, accoglieva il ricorso proposto dalla DFC Costruzioni srl avverso l’avviso di intimazione ***** per tributi erariali ritenendo inesistente la notifica dell’avviso in questione avvenuto a mezzo pec;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello;
che la CTR Lazio sez dist. Latina, con sentenza 7489/19/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi;
che la società contribuente non ha resistito con controricorso;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO
Che:
si pone la questione dell’ammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate -riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro;
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020