LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27185-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE LAVINIA SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO LEONE, CRISTIAN FEDREGHETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 579/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 /02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
RILEVATO
Che:
la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 6378/16, sez 17, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Immobiliare Lavinia srl avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso della maggiore imposta versata negli anni 2012-2015 per imposta di registro;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello;
che la CTR Lombardia,con sentenza579/8/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;
che avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi;
che la società contribuente ha resistito con controricorso;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria del tutto omissiva di ogni valutazione dei motivi di appello;
che con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1 bis, laddove la Commissione regionale ha ritenuto che la norma di cui all’articolo in questione fosse in contrasto con la normativa Europea.
Ritenuto: che sulla questione posto con il secondo motivo non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte che non ricorrono quindi le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020