Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9120 del 19/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14286-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASD NETTUNO 2 BASEBALL CLUB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LA ROCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6522/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 5334/16, sez. 58, rigettava il ricorso proposto dalla ASD Nettuno 2 Baseball club avverso l’avviso di accertamento ***** per Ires, Iva e Irap 2007 e per Ires 2006.

Avverso detta decisione l’Associazione contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6522/15/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nn. 2 e 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sostenendo che, quanto alla riferibilità dei versamenti rilevati sul conto dell’amministratore D.M., era onere della associazione ricorrente dare piena prova in proposito per vincere la presunzione in senso contrario sugli stessi gravante derivante dagli accertamenti bancari; circostanza non avvenuta. Inoltre la sentenza non darebbe giustificazione della affermata rispondenza dell’ammontare delle fatture emesse dall’Associazione alle residue movimentazioni bancarie…

Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha motivato la decisione nel modo seguente: “pur prescindendo dal fatto che, relativamente allo stesso anno d’imposta 2007, la CTP, con sentenza n. 5792/13/15, divenuta cosa giudicata, ha accolto il ricorso della ASD Nettuno 2 Baseball club e ha riconosciuto che la contribuente poteva ususfruire del regime agevolato riservato alle società sportive dilettantistiche, e che perciò non era obbligata a dichiarare il risultato d’esercizio dell’attività svolta nei modi ordinari è di tutta evidenza che l’accertamento ha riferito alla società sportiva anche alcuni movimenti rilevati sul conto corrente del presidente sig. d.M. relativi alla sua attività imprenditoriale nel settore vinicolo. Peraltro escludendo tali movimenti la somma rimanente corrisponde quasi interamente all’importo delle fatture emesse dalla ASD nell’anno oggetto dell’accertamento”.

E’ di tutta evidenza che la decisione è basata su due distinte rationes decidendi: la prima è costituita dal fatto che esisteva un giudicato sulla natura dilettantistica dell’associazione per l’anno 2007; la seconda dal fatto che una parte dei movimenti effettuati sul conto corrente dell’Associazione riguardava l’attività professionale del presidente.

Il ricorso non contiene alcuna censura nei confronti della prima ratio decidendi in quanto lo stesso non contesta in alcun modo l’esistenza del giudicato ma ritiene che la decisione prescinda da esso.

Tale assunto non è condivisibile.

Infatti l’espressione “pur prescindendo dal fatto che etc…” impiegata nella sentenza impugnata non può che essere letta nel senso di “anche a non voler tenere conto del fatto che” esprime chiaramente l’intenzione della CTR, di aggiungere una ulteriore ratio decidendi sulla questione sottoposta al suo giudizio, fermo restando il dato costituito dal giudicato, che non a caso è stato riportato all’inizio della motivazione sostanziale.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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