LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 29476-2019 proposto da:
C.C.A. difensore di VRM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. A. DE COSMI 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IPERTI, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 19797/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
L’Avv. C.C.A., in qualità di difensore della VRM s.r.l. in liquidazione, propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 19797/2019, depositata il 23 luglio 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dalla VRM s.r.l. in liquidazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza n. 66/11/12 della CTR del Puglia, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorso della società contribuente, compensando le spese dei gradi di merito, con rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000,00, oltre a 15% spese generali, CPA ed IVA di legge.
Rileva il ricorrente che, nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva, la VRM s.r.l. in liquidazione aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell’Avv. C.C.A., difensore antistatario della VRM s.r.l. in liquidazione.
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
La VRM s.r.l. in liquidazione ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. C.C.A..
Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell’Avv. C.C.A., difensore antistatario della VRM s.r.l. in liquidazione, va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 19797/2019, depositata il 23 luglio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre a 15% spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. C.C.A., difensore antistatario della VRM s.r.l. in liquidazione.”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 19797/2019, depositata il 23 luglio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre a 15% spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. C.C.A., difensore antistatario della VRM s.r.l. in liquidazione”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020