LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23469-2017 proposto da:
D.M.A., B.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LUCA FALIVENA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI CECCHET;
– ricorrenti –
contro
COMUNE BARI in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO FU GIACOMO SAVINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 179/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 2/3/2017, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte da B.I. e D.M.A. per la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni subiti dalle attrici a seguito di un sinistro stradale provocato dall’improvviso attraversamento della sede stradale percorsa dalla D.M. (alla guida di un’autovettura di proprietà della B.) da parte di un branco di cani randagi.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, pur ritenendo che gli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio avessero confermato lo svolgimento dei fatti così come descritti dalle attrici, ha evidenziato come la responsabilità per i danni provocati dai cani randagi non spettasse al Comune di Bari convenuto, bensì all’Azienda Sanitaria Locale (Asl) territorialmente competente, tanto desumendosi dalla disciplina dettata in materia dalla L.R. Puglia n. 12 del 1995 emessa in attuazione della Legge-Quadro n. 281 del 1991.
3. Peraltro, pur non potendo escludersi una prospettabile concorrente responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la stessa era rimasta del tutto priva di riscontro, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio.
4. Avverso la sentenza d’appello, B.I. e D.M.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.
5. Il Comune di Bari resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del Comune convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., essendo emerso come detto Comune non avesse adeguatamente custodito la strada nella specie percorsa dalla D.M. (bene rientrante nell’ambito del demanio attribuito alla custodia dell’ente comunale) al fine di impedire la verificazione del fatto dannoso dedotto in giudizio.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, le ricorrenti lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle nome di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riguardo alla considerazione del preteso colpevole adempimento, da parte del Comune avversario, dei propri doveri di custodia della sede stradale in esame.
4. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dalle odierne ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti.
Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.
5. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.
6. Con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’irregolarità della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, nella parte in cui avrebbe esteso la propria indagine oltre i limiti segnati dal quesito posto dal giudice istruttore, con particolare riferimento all’individuazione della velocità del mezzo condotto dalla D.M..
7. Osserva il Collegio come – al di là dell’erronea deduzione, ad opera delle ricorrenti, del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non potendo ritenersi integrato, il fatto asseritamente omesso dal giudice a quo, dal mero mancato rilievo dell’irregolarità delle operazioni istruttorie (nella specie, della consulenza tecnica di ufficio disposta nel corso del giudizio), nella misura in cui detta irregolarità non si sia riflessa nell’omesso esame di un fatto principale o secondario decisivo per il giudizio e concretamente discusso tra le parti – varrà considerare come la doglianza illustrata dalle odierne ricorrenti sia stata articolata in violazione degli oneri di completa e integrale allegazione del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riguardo alla mancata allegazione degli atti processuali comprovanti: 1) l’effettivo contenuto del quesito posto al consulente tecnico d’ufficio e il concreto contenuto della relativa consulenza; 2) l’avvenuta contestazione dell’eventuale nullità della consulenza tecnica in primo grado; 3) l’avvenuta sollevazione della questione in esame in sede d’appello.
8. Converrà sottolineare, peraltro, come i termini dell’inammissibilità della censura in esame emergano, in ogni caso, sotto il profilo del difetto di decisività dell’argomentazione dedotta dalle ricorrenti.
9. Al riguardo, mette conto di rilevare come, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, la norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
10. Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo le ricorrenti propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’eventuale (sicuro) diverso esito della lite in caso di espunzione, dagli atti di causa, dei passaggi della consulenza tecnica nella specie contestati.
11. Osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, le ricorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.
12. Sulla base delle considerazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020
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