Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9270 del 20/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6574-2018 proposto da:

CARROZZERIA SCAGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CAMODECA, PASQUALE VELLUCCI;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA LIUZZI;

– controricorrente –

contro

B.L.R., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1007/2017 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

RILEVATO

che:

la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata alle tre controparti dall’avv. Giuseppe Camodeca ai sensi della L. n. 53 del 1994;

l’avv. Giuseppe Camodeca non è iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti;

qualsiasi vizio della notifica alla società Reale Mutua (sia che lo si volesse qualificare come nullità, sia come inesistenza) è stato sanato, con effetto ex nunc, dalla circostanza che quest’ultima ha depositato il proprio controricorso prima della scadenza del termine per l’impugnazione, come già ritenuto da questa Corte in caso analogo (Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 07/04/2009, Rv. 608000 – 01);

infatti il ricorso per cassazione è stato notificato alla Reale Mutua il 5 febbraio, mentre il controricorso è stato depositato il successivo 15 marzo, e dunque entro il 60 giorno dalla notifica del ricorso; di conseguenza, dinanzi ad una notifica (divenuta) valida, ed a due notifiche viziate, in un processo litisconsortile quale è il presente (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01), deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c.;

deve, di conseguenza, ordinarsi alla società ricorrente il rinnovo della notifica a B.L.R. e M.A..

P.Q.M.

ordina il rinnovo della notificazione del ricorso a B.L.R. e M.A., entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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