LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1146-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DFA MINISTRI *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.A.L., G.R., T.V., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ E ASSOCIATI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA LUISA VITULLI, FABRIZIO LOFOCO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6394/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 10/10/2018, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da T.V., G.R. e R.A.L., e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore degli appellanti, di somme a titolo di risarcimento dei danni a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo il T., il G. e il R., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato corsi di specializzazione (a partire dall’anno accademico 1981/82), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italiano, rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dalle controparti, conseguentemente provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto a questi ultimi dovuto;
che, avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che T.V., G.R. e R.A.L., resistono con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti resistenti hanno presentato memoria;
CONSIDERATO
che con ordinanza n. 821/2020 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa alla portata dell’estensione temporale del principio che potrebbe condurre a riconoscere l’obbligo risarcitorio oggetto dell’odierno giudizio anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso di specializzazione antecedentemente al 1982 (sempre relativamente alla frazione temporale successiva al 1982);
che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Lavoro n. 821/2020.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020