LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33115-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2321/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2321/2018, depositata il 12 aprile 2018.
Il contribuente D.S. non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4. Sostiene la ricorrente che la decisione della CTR si riferiva ad una fattispecie diversa da quella oggetto di giudizio, di modo che la motivazione della sentenza risultava meramente apparente.
Il ricorso è fondato.
Giova rammentare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; in senso conforme, Cass. n. 24413/2016, Cass. n. 4964/2017).
La controversia in esame attiene al ricorso proposto da D.S. contro l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Roma ha provveduto, a norma della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335, alla rettifica del classamento dell’immobile sito in *****.
Nella sentenza impugnata si legge: “Con la decisione qui impugnata, la C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso dell’appellata FRAROMANA srl avverso il provvedimento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, concernente l’unità immobiliare sita in *****”.
E’ dunque di tutta evidenza che la CTR abbia fatto riferimento ad una fattispecie diversa da quella oggetto di giudizio, di modo che la motivazione della decisione si configura come meramente apparente, non essendo idonea a rilevare la ratio decidendi.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020