LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26401-2017 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2617/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
con sentenza pubblicata in data 16/5/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Inps, ha rigettato la domanda proposta da P.G., titolare di assegno sociale, volta ad ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi della L. n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 38, e ha condannato il ricorrente-appellato al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, ritenendo inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto non sottoscritta dalla parte;
contro la sentenza, il Porcacchia ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, al quale resiste l’Inps depositando procura in calce alla copia del ricorso notificato;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., assumendo di aver dichiarato, nell’atto introduttivo del giudizio, di trovarsi nelle condizioni indicate nel D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, e di aver altresì depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificati nell’anno precedente; ha aggiunto che tale dichiarazione sostitutiva era stata debitamente richiamata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso ed era stata sottoscritta dalla parte di persona;
il motivo è fondato;
invero, questa Corte ha già chiarito (Cass. 29/11/2016, n. 24303; Cass. 27/2/2019, n. 5783; Cass. 8/3/2019, n. 6754), con orientamento cui in questa sede si intende assicurare continuità, che l’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6) non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica nella prescritta dichiarazione sostitutiva del quantum del reddito percepito, come risulta dal richiamo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, ai soli commi 2 e 3 e non anche al comma 1, comma che, nel disciplinare il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esige invece espressamente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato contenga “la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76”;
è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v. tra le altre, Cass. 26/07/2011, n. 16284; Cass. 29/11/2016, n. 24303 cit.). nel ricorso in cassazione la parte ha adempiuto all’onere di specificità della impugnazione, riportando tanto l’atto introduttivo del giudizio (in cui dichiarava di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostituiva) che la dichiarazione sostituiva contestualmente depositata (come risulta dall’indice del relativo fascicolo, debitamente timbrato e vistato dal cancelliere), e fornendo specifica indicazione circa la esatta allocazione degli atti nel fascicolo di primo grado, depositato unitamente al ricorso per cassazione;
la corte d’appello, ritenendo necessaria la sottoscrizione della dichiarazione resa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, senza attribuire rilievo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ad esso allegata, non si è adeguato ai principi di diritto sopra esposti;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
le spese di questo grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il Porcacchia non tenuto al pagamento delle spese del giudizio di merito; condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese e Euro 1.500 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e agli altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario, avvocato Ester Ferrari Morandi.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020