Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9434 del 22/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18995/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE L’ANGELO (CF *****) e M.A. (CF *****), in proprio e quale legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi per procura a margine del controricorso dall’avv. Carla Rizzo e dall’avv. Fabrizio D. Mastrangeli, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla v. Anapo n. 20;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 26/16/12 depositata il 20 aprile 2012 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 26/16/12 la Commissione tributaria regionale di Bologna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Rimini aveva accolto il ricorso presentato dall’Associazione L’Angelo e da M.A. contro vari avvisi di accertamento originati da una presunta indebita fruizione di benefici riconosciuti alle Onlus per mancanza dei requisiti prescritti e per l’illegittimo utilizzo dell’acronimo Onlus.

Osservava la CTR che, come evidenziato dai ricorrenti, sulla medesima materia del contendere, ed in particolare sulla natura giuridica delle elargizioni e su ogni altro profilo riguardante la fattispecie impositiva, era già intervenuta una sentenza della Commissione provinciale di Pesaro (n. 236/04/2006) del 30.10.2006, passata in giudicato: dalla lettura di tale sentenza si evinceva che le parti del procedimento erano le stesse ed identica era la materia oggetto del giudizio, risultando le valutazioni di merito direttamente connesse ai rilievi sollevati dall’appellante nel presente procedimento.

Pertanto l’accertamento compiuto da tale sentenza, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione contenuta nel dispositivo, precludeva il riesame degli stessi motivi di diritto accertati e risolti.

Quanto alla questione riguardante l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate di Rimini relativamente all’accertamento per l’anno 2001, unica questione non assorbita da tale superiore rilievo, risultava dagli atti che la sede dell’associazione era stata trasferita in data 24.1.2002, nel Comune di Saludecio, sicchè la competenza per l’anno 2001 non poteva essere dell’Ufficio di Rimini, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, comma 2, nonostante l’erronea indicazione del domicilio contenuta nel Modello Unico 2002.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Associazione L’Angelo e M.A. resistono mediante controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo lamenta l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR tenuto conto che nel Modello Unico 2002, relativo all’annualità del 2001, l’Associazione aveva indicato la variazione della sede legale, omettendo solo di indicare il mese e l’anno di tale mutamento: se la CTR avesse tenuto conto di tale circostanza, avrebbe dovuto concludere per la competenza dell’Agenzia di Rimini, essendo tale indicazione sufficiente per legittimare quest’ultima ad emanare l’atto e dunque a radicare la competenza della CTP di Rimini. In ogni caso, anche se tale indicazione fosse stata errata, l’errore non poteva essere utilizzato dalla parte per eccepire l’illegittimità dell’avviso di accertamento per incompetenza dell’Ufficio, dovendo tale ius variandi essere esercitato in buona fede e nel rispetto del principio dell’affidamento.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, comma 2, “La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

1.3. Nel caso in esame l’Associazione, dopo aver deliberato in data 24 gennaio 2002, il trasferimento della propria sede legale da Tavullia (PU) a Saludecio (RN), ha, secondo la CTR erroneamente, riportato tale variazione nel Modello Unico 2002, relativo all’annualità 2001.

La norma in esame individua, dunque, come rilevante, per la determinazione della competenza, il momento in cui è stata presentata la dichiarazione, nel caso in esame coincidente con l’anno 2002 (in cui è stato presentato del Modello Unico), allorchè la sede era stata trasferita in provincia di Rimini: ne consegue che nel caso in esame sussisteva la competenza territoriale in capo al relativo ufficio dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Nella specie, avendo proceduto all’accertamento proprio l’Agenzia delle entrate di Rimini, non sussiste il vizio di incompetenza rilevato dalla CTR.

2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.1. In particolare, secondo la ricorrente, la decisione richiamata dalla CTR, relativa ad annualità diverse rispetto a quella oggetto del primo motivo, non sarebbe opponibile, in quanto adottata nei confronti di un soggetto (l’Ufficio locale) non legittimato e relativa ad un atto di riscossione, ossia ad una cartella emessa per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

2.2. Inoltre, il giudizio relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento (in relazione al quale era stata emessa la cartella per la provvisoria riscossione), è attualmente incardinato innanzi alla Corte di Cassazione, avendo l’Agenzia delle entrate impugnato la sentenza n. 58/04/09 depositata dalla CTR delle Marche e dunque nessun giudicato si sarebbe formato riguardo alla legittimità o meno dell’avviso di accertamento.

2.3. La ricorrente, infine, evidenzia l’attuale vigenza del provvedimento di cancellazione della Onlus, così come comunicato dalla Direzione regionale delle Marche, con cui la stessa significava che la CTR di Ancona aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, disponendo la riassunzione innanzi al TAR.

2.4. In ogni caso il presente procedimento andrebbe, secondo la ricorrente, riunito con altri due procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, ossia quello relativo all’avviso di accertamento emesso in relazione all’annualità del 2009 e quello relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2000, annullato dalla CTR con la sentenza n. 59/04/2009.

2.5. Il motivo è fondato.

2.6. La pronuncia impugnata ha posto a fondamento dell’esistenza di un giudicato tra le parti la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro n. 236/04/2006, concernente però una cartella di riscossione frazionata, emessa in pendenza di giudizio e relativa ad imposte per gli anni 1999 e 2000, laddove, invece, il giudizio relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento (in relazione al quale era stata emessa la cartella per la provvisoria riscossione) è stato definito da questa Corte con la sentenza n. 5377/17 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia, rendendo definitiva la diversa sentenza n. 58/04/09.

2.7. Dunque non solo la sentenza n. 236/04/2006 non può spiegare alcun effetto di giudicato, rispetto alla controversia oggetto del presente giudizio, venendo in rilievo una statuizione concernente soltanto una cartella per la riscossione frazionata, ma tale effetto neppure può riconoscersi in maniera automatica in capo alla successiva sentenza n. 58/04/09 in quanto relativa ad annualità differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.

2.8. E’ noto, infatti, che “Nel processo tributario l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (v. da ultimo Cass. n. 37/19 e 13498/15).

2.9. Di tale principio dovrà dunque fare corretta applicazione la CTR, alla quale la causa va rinviata anche per la statuizione concernente le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 maggio 2020

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