Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9441 del 22/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29315/2015 R.G. proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 91, presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Beatrice, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Domenico Pugliese, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente con costituzione –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 264/1/15, depositata il 12 maggio 2015.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 gennaio 2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

RILEVATO

1. che F.R., a seguito della notifica di un PVC relativo all’anno d’imposta 2008, comunicava all’amministrazione l’adesione allo stesso entro i trenta giorni prescritti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 bis, comma 2, applicabile ratione temporis; l’ufficio, come previsto dalla medesima disposizione, nei successivi sessanta giorni, notificava l’atto di definizione del procedimento di adesione; la notificazione veniva eseguita, nelle forme stabilite dall’art. 140 c.p.c., attesa la temporanea assenza del contribuente, presso il domicilio fiscale di quest’ultimo in Caserta, così come indicato nella sua ultima dichiarazione dei redditi; e non presso la sua residenza in Assisi (PG), parimenti indicata dal contribuente nel PVC e nella comunicazione di adesione;

2. che, scaduti i termini fissati dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 5 bis, comma 3, a seguito del mancato pagamento delle imposte e delle sanzioni liquidate nell’atto di definizione del procedimento di adesione, dopo l’iscrizione a ruolo prevista dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 5 bis, comma 4, veniva notificata al contribuente l’impugnata cartella esattoriale, con la quale il concessionario intimava il pagamento di Euro 82.052,82 a titolo di maggiori IRPEF IRAP IVA 2008 accertate nel PVC e di ridotte sanzioni per effetto dell’adesione; con la cartella, veniva inoltre irrogata sanzione per omesso versamento di quanto il contribuente avrebbe dovuto corrispondere in forza della ridetta adesione;

3. che la Regionale, pronunciando sia sull’appello principale del contribuente, sia sull’appello incidentale dell’ufficio, in riforma della prima decisione, riteneva che la notifica dell’atto di definizione del procedimento di adesione non fosse inesistente e nemmeno nulla; secondo la Regionale, la notificazione dell’atto di definizione sarebbe stata invece semplicemente irregolare, atteso che il domicilio fiscale presentava pur sempre un “collegamento” con il contribuente; una irregolarità che, così concludeva la Regionale, giustificava però solo l’annullamento della sanzione irrogata per l’omesso versamento di quanto dovuto in ragione del perfezionamento del procedimento di adesione;

4. che il contribuente ricorreva per due motivi, anche illustrati da memoria, mentre l’ufficio depositava un atto denominato “di costituzione”, al solo dichiarato scopo di poter partecipare all’udienza.

CONSIDERATO

1. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente sosteneva che erroneamente la Regionale aveva ritenuto, pur in mancanza di notifica dell’atto di definizione previsto dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 5 bis, comma 2, che il procedimento di adesione al PVC si fosse perfezionato; e che, di conseguenza, la Regionale aveva altresì sbagliato a non dichiarare l’illegittimità della iscrizione a ruolo prevista dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 5 bis, comma 4;

1.1. che, con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione dell’art. 140 c.p.c., oltrechè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, il contribuente rimproverava la Regionale per non aver ritenuto inesistente o nulla la notifica dell’atto di definizione del procedimento di adesione al PVC, pur contraddittoriamente accertando che la ridetta notifica non era stata eseguita presso la sua residenza in Assisi (PG); una residenza, osservava il contribuente, ben conosciuta dall’ufficio, in quanto espressamente indicata nel PVC e nella comunicazione di adesione; il contribuente, infine, evidenziava che la relata di notifica presso il domicilio fiscale di Caserta non era completa, per es. non era stata indicata la via nella quale era stata eseguita la notifica, ciò che rendeva quest’ultima comunque viziata;

1.2. che i due motivi, che per economia processuale è opportuno trattare congiuntamente, non sono fondati; a riguardo, in diritto, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, formatasi sull’interpretazione del D.P.R. n. 600 cit., art. 60, comma 1, lett. d), per cui l’indicazione del domicilio fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi equivale a elezione di domicilio, cosicchè correttamente gli atti erariali debbono essere notificati presso quest’ultimo, anche in caso di non coincidenza con il luogo di residenza (Cass. sez. VI-T n. 14280 del 2018; Cass. sez. trib. n. 25680 del 2016; Cass. sez. trib. n. 23024 del 2015); in questa direzione, quindi, la motivazione della Regionale va corretta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 4; quanto ai rilievi circa le carenze della relata di notifica, le censure sono preliminarmente inammissibili per difetto di autosufficienza, in assenza di integrale trascrizione della stessa (Cass. sez. trib. n. 31038 del 2018; Cass. sez. trib. n. 5185 del 2017); dalla validità della notificazione dell’atto di definizione del procedimento di adesione, oltre che dalla pacifica mancanza di pagamento delle somme dovute in forza dello stesso, consegue de piano il riconoscimento della legittimità dell’iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 218 cit., ex art. 5 bis, comma 4;

2. che in mancanza di avversarie difese non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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