Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9495 del 22/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 88-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2803/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da L.M. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2009. Rilevava la CTR che l’appello non risultava sottoscritto da soggetto delegato per la firma dell’atto.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 14 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,11,12, 18 e 53, per avere erroneamente la CTR ritenuto che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, fosse necessario produrre in atti la delega di firma relativa al funzionario che aveva sottoscritto l’atto di gravame.

Il ricorso è fondato.

Va osservato che, in tema di contenzioso tributario, il del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. n. 6691 del 2014). Si è, inoltre, rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass. n. 15470 del 2016).

La CTR, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello poichè non risultava in atti la delega di firma relativa al funzionario che aveva sottoscritto l’atto di gravame, si è posta in palese contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte nei menzionati arresti giurisprudenziali.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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