LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27887-2019 proposto da:
S.A., RICORSO NON DEPOSITATO AL 03/10/2019;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1667/0018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 15 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, era stato rettificato il reddito del contribuente per l’anno d’imposta 2007.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che:
Preliminarmente va rilevato che dal certificato negativo di cancelleria in data 3.10.2019 emerge che il ricorso per cassazione, notificato il 16.10.2018, non risulta iscritto a ruolo.
Il ricorso per cassazione è dunque improcedibile, non essendo stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 11091 del 2009).
La violazione del suddetto termine è rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. n. 10784 del 2015, Cass. 24178 del 2016).
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante il rilievo officioso della improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020