Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9510 del 22/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26858-2018 proposto da: 1- C ò

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNELLA MEROLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI,E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimate –

avverso la sentenza n. 878/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SI ZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata l’01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO FILIPPO.

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a redditi dell’anno di imposta 2008 in materia di redditi soggetti a tassazione separata;

la CTP di Salerno ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, con sentenza in data 1 febbraio 2018, ha rigettato l’appello, osservando che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata, ritenendo non necessaria la comunicazione dell’avviso bonario non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, osservando, inoltre, come tale comunicazione fosse stata correttamente inoltrata alla contribuente presso altro indirizzo, diverso da quello di residenza;

propone ricorso parte contribuente affidato a tre motivi, resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, relativo all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di comunicare mediante raccomandata l’esito dell’attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non necessario l’invio dell’avviso bonario in caso di riliquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, onerando così la contribuente dell’aggravio delle sanzioni; deduce che l’avviso di riliquidazione dei redditi sottoposti a tassazione separata deve sempre essere preceduto dalla comunicazione dell’avviso bonario;

con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 137 c.p.c. e ss., nella parte in cui la sentenza, benchè parte contribuente avesse prodotto – come sostiene il ricorrente – un certificato storico di residenza, ha ritenuto che la stessa avrebbe avuto contezza della notificazione della raccomandata presso la precedente residenza anagrafica sita in Comune diverso da quello di residenza (Salerno); deduce il ricorrente come il domicilio della ricorrente è fatto noto all’Ufficio in quanto indicato nella dichiarazione dei redditi; contesta la qualificazione del certificato storico prodotto come certificato “anagrafico allegato in primo grado”, contestando l’esistenza di un domicilio fiscale nel precedente comune (Sala Consilina);

con il terzo motivo si deduce omesso esame in ordine al secondo motivo di appello della contribuente, riportato per specificità nella narrativa del ricorso, con la quale la ricorrente eccepiva la decadenza dei termini di riscossione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, comma 1, lett. a), dovendo la cartella essere notificata entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione in caso di liquidazione automatica, trattandosi (da un lato) di redditi dell’anno 2008) e di cartella asseritamente notificata in data 28 aprile 2014, essendo rilevante il momento di notifica della cartella e non quello della iscrizione a ruolo;

prima di entrare nel merito dei motivi di ricorso, va rigettata la preliminare eccezione del controricorrente, non trattandosi di revisione del ragionamento decisorio avuto riguardo alle questioni di fatto;

all’esame del primo motivo occorre far precedere l’esame del secondo, osservandosi che il giudice di appello ha fornito in punto notifica dell’avviso bonario – come illustrato in narrativa – una duplice motivazione, avendo affermato, da un lato, la non necessità dell’avviso bonario, dall’altro l’avvenuta notificazione dello stesso;

si osserva, sul punto, che la Corte di merito ha effettuato un accertamento in fatto, ove osserva, con riferimento alla notificazione dell’avviso bonario presso l’indirizzo di Sala Consilina, Via Gatta C. n. 6, che “trattasi dello stesso indirizzo nel quale la ricorrente tre anni dopo la ricevuto la cartella di pagamento senza che ne abbia contestato la regolarità di indirizzo e in secondo luogo il certificato anagrafico allegato al primo grado non esclude un eventuale domicilio fiscale in diversa località ed illustra plurimi cambiamenti di domicilio eletto nel corso degli anni, in più indirizzi della città di Salerno e in diversi territori comunali (tra cui Praiano e Sala Consilina)”;

il che rende evidente come tale accertamento si sarebbe dovuto censurare nelle forme dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con l’ulteriore limitazione costituita dalla “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), secondo cui il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994);

in secondo luogo, si osserva che l’esame del certificato storico di residenza (non trascritto nel ricorso ma allegato allo stesso) è irrilevante ai fini della decisione del motivo, non cogliendo tale censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sul fatto che il certificato “anagrafico allegato in primo grado” non è stato ritenuto rilevante ai fini di dimostrare l’assenza di collegamento tra il domicilio della contribuente e il luogo di notificazione dell’avviso bonario, alla luce delle considerazioni espresse dal giudice di appello (domicilio presso il quale è stata ricevuta la cartella di pagamento, esistenza di plurimi cambi di domicilio);

il motivo va, in ogni caso, rigettato nel merito, posto che al contribuente che intenda provare la mancanza di collegamento del luogo della notificazione e il proprio domicilio non basta allegare la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all’attestazione della temporanea assenza (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2017. n. 4799; Cass., Sez. I, 18 maggio 2016, n. 10170);

il rigetto del secondo motivo, con consolidamento dell’accertamento sulla avvenuta notifica dell’avviso bonario, comporta l’assorbimento del primo motivo;

il terzo motivo è, invece, fondato, posto che parte ricorrente ha illustrato nella parte motiva di avere dedotto la nullità della cartella per decadenza dai termini di riscossione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, circostanza sulla quale la Corte di merito non si è pronunciata, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione al terzo motivo, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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