LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20979-2019 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 186/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 31/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RILEVATO
che:
A.H. ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di Macerata, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro decreto di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, emesso dal medesimo tribunale nell’ambito di procedimento penale, e motivato a causa dei precedenti penali dell’interessato. In particolare l’opposizione è stata dichiarata inammissibile perchè proposta contro l’Agenzia delle Entrate e non contro il Ministero della Giustizia.
Il ricorso è fondato su un unico motivo, con il quale si sostiene che il Tribunale ha equivocato sul contenuto dell’opposizione, che non era rivolta a censurare “la mancata liquidazione dei compensi maturati in regime di gratuito patrocinio”, ma era rivolta contro provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione.
In questo caso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 2, legittimato passivo rispetto all’opposizione non è il Ministero della Giustizia, ma l’Agenzia delle entrate.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il collegio ritiene necessario, al fine della esatta ricostruzione della vicenda che ha portato alla pronuncia dell’ordinanza impugnata, acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Macerata (r.g. 3407/2018).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Macerata (r.g. 3407/2018).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020