LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 643-2019 proposto da:
E.A.F., in proprio e nella qualità di erede di V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAGLIARI 154, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCENZO CALABRESE;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’
TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO NAPOLITANO, MARIA ORLANDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1558/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposta da E.R. e E.A.F., in proprio e nella qualità di eredi di V.A.M., contro la sentenza del Tribunale di Nola, resa nella causa iniziata da P.M. nei confronti della stessa V.A.M. riguardante rapporti di vicinato.
La corte ha ritenuto che le appellanti, da un lato, non avessero partecipato al giudizio di primo grado, non potendo quindi vantare alcuna legittimazione a proporre l’impugnazione in proprio; dall’altro, non avessero dimostrato la qualità di eredi della parte deceduta, non avendo provato il decesso, nè la delazione in loro favore.
Per la cassazione della sentenza E.A.F. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
P.M. ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La controricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che il ricorso non è stato proposto nei confronti di E.R., che, unitamente alla attuale ricorrente, aveva impugnato la sentenza di primo grado nella qualità di erede di V.A.M., nei cui confronti, pertanto, va ordinata l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.R., da eseguirsi nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020